INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER LAVORO PER
L’ANNO
2000
“vademecum”
INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER LAVORO PER
L’ANNO
2000
Una
delle linee guida che caratterizzano e qualificano la nuova politica
dell’immigrazione
trova il suo fondamento nella realizzazione di una puntuale programmazione
degli ingressi legali dei cittadini extracomunitari.
A
tale
scopo nel T.U. sull’immigrazione (decreto legislativo 25/7/1998 n. 286)
viene
previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in base alle
necessità
del mercato del lavoro, definisca annualmente le quote di ingresso dei
lavoratori stranieri.
Recentemente
è stato, quindi, emanato un decreto sui flussi che stabilisce, per l’anno
2000,
il tetto massimo di stranieri da ammettere in Italia per
lavoro.
La
novità più rilevante di questo provvedimento consiste nell’aver previsto
una
quota di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro sia a favore di
stranieri che hanno uno “sponsor” in Italia che si fa garante del loro
soggiorno in Italia per un anno sia per coloro che, essendo inseriti in
apposite liste tenute presso le Rappresentanze diplomatiche italiane,
dimostrino di avere i mezzi economici per mantenersi autonomamente per lo
stesso periodo.
Possono
entrare in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, di lavoro autonomo e per l’inserimento nel mercato
del
lavoro n. 63.000 stranieri non comunitari residenti all’estero, di cui
45.000
provenienti da qualsiasi paese extracomunitario e 18.000 da Paesi con i
quali
l’Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese in materia
migratoria, secondo le quote così ripartite:
-
28.000
per lavoro subordinato
-
2.000 per lavoro
autonomo
-
15.000
per inserimento nel mercato del lavoro
Stranieri provenienti da specifici Stati non comunitari per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo e inserimento nel mercato del lavoro
-
6.000
cittadini albanesi
-
3.000
cittadini tunisini
-
3.000
cittadini marocchini
-
6.000
cittadini provenienti da altri paesi che sottoscriveranno intese (da
aggiornare)
Non possono entrare in Italia gli stranieri che siano già stati espulsi, salvo che sia intervenuto una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, o che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di esecuzione dell’espulsione stessa (art. 19 Regolamento att.).
Non è
consentito, inoltre, l’ingresso agli stranieri segnalati in base ad
accordi o
convenzioni internazionali (ad esempio accordo di Shengen) ai fini del respingimento o della non ammissione per
gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali (art. 4 comma 6 Decreto legge 286/98). Per gli
stessi
gravi motivi non sarà consentito l’ingresso ai soggetti che, ad una
verifica
dell’Autorità diplomatica, abbiano i requisiti per l’eventuale
segnalazione.
- ATTIVITA’ DI LAVORO
SUBORDINATO
Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende
instaurare un rapporto di lavoro a carattere subordinato a tempo
indeterminato,
determinato o stagionale con cittadino extracomunitario residente
all’estero deve
recarsi:
A – preliminarmente presso l’Ufficio
Provinciale del
Lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà
effettuarsi
per presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro,
utilizzando l’apposita modulistica predisposta.
La Direzione Provinciale del lavoro competente
per
territorio rilascia l’autorizzazione al lavoro nell’ambito della quota
prevista
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo
straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti
collettivi
nazionali di lavoro applicabili e dietro presentazione della documentazione
richiesta dalla stessa Direzione Provinciale.
La richiesta di autorizzazione al lavoro deve
contenere:
a)
le
complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa,
della
sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le
complete generalità del datore di lavoro committente;
b)
le
complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si
intende assumere;
c)
l’impegno
di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo
previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di
categoria o comunque applicabili;
d)
la
sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l’attività inerente al rapporto di
lavoro;
e)
l’indicazione
delle modalità di alloggio.
Alla richiesta devono essere
allegati:
a)
il
certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria
e
artigianato, munito della dicitura di cui all’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;
b)
copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero,
sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo
permesso
di soggiorno;
c)
copia
della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali
attestante
la sua capacità economica,
L’autorizzazione deve essere rilasciata entro
20
giorni dal ricevimento della domanda. |
B – Successivamente presso la Questura
territorialmente competente, per presentare l’autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, unitamente alla copia della domanda e
della documentazione già presentata, e richiedere l’apposizione, sulla
stessa
autorizzazione, del nulla osta provvisorio per
l’ingresso.
Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in
cui
il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi
all’immigrazione
clandestina o per uno dei reati previsti dall’art. 380 e 381 del
c.p.p.
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20
giorni dal ricevimento della domanda. |
C – L’autorizzazione al lavoro corredata del
nulla
osta di polizia viene inviata a
cura
dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrà presentarla
alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di
appartenenza,
ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro
subordinato.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30
giorni
dalla presentazione della domanda. |
L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
D – Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso
in
Italia lo straniero deve recarsi presso la Questura competente e
richiedere il
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata
prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto
di
ingresso.
E – Il datore di lavoro deve comunicare l’inizio
dell’attività lavorativa entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del
Lavoro
(nel caso di lavoro domestico tale comunicazione dovrà essere effettuata
all’INPS) e richiedere alla stessa il rilascio del libretto di
lavoro.
-
Lavoro
stagionale
Per l’assunzione di uno straniero residente all’estero per lavoro stagionale deve essere seguita la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato:
-
presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro per autorizzazione al
lavoro
-
presso
la Questura per apposizione del nulla osta
nell’autorizzazione
-
presso
la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto
d’ingresso
-
presso
la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno
L’autorizzazione
al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla
data
di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e
massima
di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale, anche
con
riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso
diversi
datori di lavoro.
-
Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia per l’anno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.
A
partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo
straniero al
quale venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla
Questura un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, purchè
rientri
nella quota a disposizione dell’Ufficio Provinciale territorialmente
competente.
LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN
ITALIA
Il
datore di lavoro italiano o straniero nel caso in cui non abbia conoscenza
diretta dello straniero può richiedere l’autorizzazione al lavoro per una
o più
persone iscritte in apposite liste
degli stranieri che chiedono di lavorare.
Nota (manca il modello per l’iscrizione che deve
essere definito con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza
Sociale).
Un
cittadino extracomunitario residente all’estero può entrare nel territorio
nazionale per ricerca di lavoro per un periodo di un anno sulla base di una
garanzia offerta da uno “sponsor” in Italia o, nel caso sia inserito in una
lista tenuta presso la Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel
Paese
di appartenenza, quando dimostri di possedere i mezzi economici per
mantenersi
in Italia.
INGRESSO CON GARANTE
¨
Un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata
residua
non inferiore ad un anno.
¨
Le associazioni
professionali e sindacali, gli enti ed associazioni di
volontariato.
¨
Le Regioni, enti locali,
comprese le comunità montane e i loro consorzi o
associazioni.
1 – Se la garanzia è prestata da un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di
soggiorno di
durata residua, al momento della
richiesta, non inferiore ad un anno è necessario che:
a)
abbia
una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la
disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del
numero di
familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in materia di
ricongiungimento
familiare, dall’art. 29, comma 3, lett.b del Testo Unico sull’immigrazione
(l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore
previsto
dalla citata norma è attualmente pari a £.
8.005.400);
b)
sia
immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l’immigrazione
clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.
La
garanzia
può essere prestata per uno o due stranieri. Per ciascuno straniero la
garanzia deve riguardare |
a)
l’assicurazione
obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b)
la
disponibilità di un alloggio idoneo mediante specifico impegno corredato
da:
- attestazione
dell’Ufficio
Comunale che l’alloggio rientri nei parametri previsti dalla legge
regionale
per gli alloggi di edilizia residenza pubblica. Tale attestazione deve
essere
rilasciata esclusivamente dai Comuni competenti, secondo le modalità
ritenute
più consone dagli stessi Enti locali;
o in
alternativa
- certificato di
idoneità
igienica-sanitaria rilasciato dall’ASL competente per
territorio;
c) prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (£.8.005.400) per l’ingresso di uno straniero;
d) pagamento delle spese di
rimpatrio.
La
copertura degli impegni economici di cui ai punti a), c), d) deve essere
prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa il
cui
titolo deve essere depositato presso la Questura competente all’atto della
richiesta di autorizzazione.
Il
titolo attestante la garanzia prestata dovrà essere restituito nel caso in
cui
a)
l’autorizzazione
non sia stata concessa;
b)
sia
pervenuta una comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente
concernente la non concessione del visto d’ingresso;
c)
lo
straniero abbia intrapreso un’attività occupazionale e sia stato
rilasciato il
permesso di soggiorno per lavoro;
d)
l’autorizzazione
non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi dalla presentazione
della
domanda.
2 - Se la garanzia è prestata da associazioni
professionali e sindacali, da enti ed associazioni del volontariato è
necessario che:
a)
operino
nel settore dell’immigrazione da almeno 3 anni;
b)
siano
iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a
favore degli immigrati – Sezione seconda - tenuto presso la Presidenza del
Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Ufficio
Immigrazione.
L’iscrizione al Registro
costituisce, in generale, una sorta di certificazione della solidità,
affidabilità ed esperienza dell’ente. Il decreto di iscrizione alla
seconda sezione
fissa anche il numero massimo di garanzie annuali che l’ente può essere ammesso a prestare. Il
numero effettivo di garanzie che l’ente presterà sarà invece determinato da
quante richieste di autorizzazione all’ingresso verranno presentate e
accolte
dalle questure competenti.
Di conseguenza, il
numero
massimo di garanzie stabilito nel decreto di iscrizione al registro non
incide
sulla quota di ingressi per ricerca di lavoro fissata dal decreto flussi.
Il
conteggio relativo a tale quota opererà solo dal momento del rilascio delle
autorizzazioni da parte delle questure;
c) non sussistano nei confronti dei legali
rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo,
o dei soci, se si tratta di società in nome collettivo pregiudizi penali
relativi ai reati concernenti l’immigrazione clandestina o ai reati
previsti
dagliartt. 380 – 381
c.p.p.;
e)
la
prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti;
f)
sussista
la disponibilità di strutture alloggiative idonee ad ospitare i cittadini
stranieri con le relative caratteristiche strutturali e sanitarie
certificate o
con attestazione dell’Ufficio Comunale o con certificato di idoneità
igienico
sanitaria dell’A.S.L.
g)
sussista
un patrimonio e disponibilità economica adeguata ad assicurare il
sostentamento
e l’assistenza sanitaria degli stranieri per la durata del permesso di
soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale disponibilità non dovrà essere
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (£. 8.005.400) per ogni
straniero,
pari al doppio (£.16.010.800) per l’ingresso di due o tre stranieri, al
triplo
per quattro o cinque stranieri (£.24.016.200), ovvero per un numero di
stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno di essi.
3 – Se la garanzia è prestata da
Regioni,
enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o
associazioni
è necessario che la stessa sia nei limiti delle risorse finanziarie
patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate in base ai
rispettivi
ordinamenti.
Come far entrare lo straniero:
Il soggetto che presta la garanzia deve
a) presentare, alla Questura territorialmente competente per il luogo dove ha la
residenza o la sede, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sui
flussi, apposita richiesta nominativa dello o degli stranieri per i quali è
richiesto l’ingresso, producendo unitamente la documentazione attestante la
garanzia.
Le associazione professionali e sindacali gli
enti e
le associazioni di volontariato devono corredare la domanda con copia
autentica
della deliberazione concernente la prestazione delle garanzia e la
documentazione attestante la disponibilità delle risorse
occorrenti.
Gli enti
pubblici devono allegare copia autenticata della delibera concernente la
prestazione della garanzia e fornire l’indicazione nominativa o
numerica sulla base delle liste per inserimento
nel
mercato del lavoro tenute dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane all’estero.
L’autorizzazione è rilasciata dalla Questura
entro
60 giorni dal ricevimento della garanzia nei limiti della quota annuale,
previa verifica dei requisiti |
b) inviare l’autorizzazione allo straniero
interessato.
Lo straniero, ricevuta l’autorizzazione, dovrà
consegnarla alla Rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio
dell’apposito visto di ingresso.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30
giorni
dalla presentazione della domanda. |
L’autorizzazione all’ingresso deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della
domanda. |
Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa
dalla questura alla Direzione provinciale del Lavoro
competente.
Lo straniero entrato in Italia con apposito
visto
dovrà:
A) richiedere entro 8 giorni dall’ingresso il
rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro.
B)
richiedere alla Direzione provinciale del
lavoro l’iscrizione nelle liste di collocamento esibendo la scheda della
domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla
Questura.
Il permesso di soggiorno avrà la durata di un
anno. |
C)
lasciare
il territorio nazionale alla scadenza dell’anno, salvo che abbia trovato
una
attività occupazionale e abbia ottenuto un conseguente permesso di
soggiorno
per lavoro della durata di:
-
due
anni se si tratti di lavoro a tempo indeterminato;
-
del
contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di
rilascio
del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, nel caso
di
lavoro stagionale o a tempo determinato
Trascorso
il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sui flussi
(dal
15.5.2000) lo straniero residente all’estero – che non si è potuto
avvalere di
un garante regolarmente soggiornante in Italia – può richiedere il
rilascio di
un visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro.
Egli deve risultare iscritto nelle liste dei
cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia per ricerca di
lavoro,
tenute ed aggiornate, rigorosamente sulla base del criterio di anzianità di
iscrizione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
all’estero.
Le
liste saranno predisposte dalle rappresentanze diplomatiche d’intesa con le
Autorità locali e dovranno contenere per ogni straniero il numero
progressivo
di iscrizione, le generalità complete dell’interessato, l’indicazione
eventuale
di un titolo professionale.
Nel
corso dell’anno 2000 verranno aperte liste di prenotazioni presso le
Rappresentanze in Albania, Marocco, Romania e
Tunisia.
L’iscrizione
alle liste è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’ottenimento
del
visto per inserimento nel mercato del lavoro. Il richiedente dovrà infatti
dimostrare di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) la disponibilità di mezzi di sostentamento
per un
ammontare non inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale
(£.4.002.700) mediante esibizione di valuta o fidejussione bancaria o
polizza
fidejussoria assicurativa o titoli di credito equivalenti o con titoli di
servizio prepagati ovvero con atti comprovanti la disponibilità di fonti di
reddito equivalenti in territorio nazionale.
b) disponibilità delle somme necessarie al
pagamento
del contributo previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
(£.750.000) ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero
ospedaliero
valida per il territorio nazionale e per il periodo di
soggiorno.
c) disponibilità della somma occorrente per il
rimpatrio, comprovabile anche con
l’esibizione del biglietto di ritorno.
Lo straniero
dovrà altresì indicare l’esistenza di idoneo alloggio in territorio
nazionale.
Il visto di ingresso deve essere rilasciato
entro
30 giorni dalla domanda di visto. |
Le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno e per l’iscrizione alle liste di collocamento nonché la possibilità di ottenere nel corso dell’anno un permesso di soggiorno per lavoro sono le stesse previste per l’ingresso dello straniero per inserimento nel mercato di lavoro con il garante.
ATTIVITA’ DI LAVORO
AUTONOMO
Lo
straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di
lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero
intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a
cariche
societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti
dalla
legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l’iscrizione
ad albi
o registri, ove necessari e deve:
1)
richiedere
alla competente autorità amministrativa preposta al rilascio delle relative
licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per
l’attività che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro,
anche
tramite proprio procuratore, una
dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato.
Per l’esercizio di una
professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale
straniero
conseguito in un Paese non appartenente all’Unione
Europea.
Per quanto concerne una
professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il
preventivo
riconoscimento da parte del Ministero della Sanità.
Per quanto concerne le
professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il
procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione
generale
degli Affari Civili – Ufficio VII – Reparto Internazionale, in base ai
criteri
di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già disciplinano la materia
per i
cittadini comunitari.
Tra le professioni di
competenza di predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato,
commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere,
agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro,
agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale,
giornalista.
La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta |
2)
richiedere
un’attestazione dei parametri
riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio
dell’attività che si vuole intraprendere.
2a)Tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera di
Commercio competente per territorio, purché l’attività che si intende svolgere abbia il
carattere
di attività imprenditoriale e, pertanto sia iscrivibile nel Registro delle
imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile, in ragione delle funzioni
attribuite alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e
di
regolazione del mercato.
I criteri che le Camere
di
Commercio seguono per la definizione dei parametri si basano, di volta in
volta
e a seconda della natura delle varie attività, sulle considerazione di
tutti o
parte dei seguenti elementi di costo connessi all’avvio e all’esercizio di
una
specifica attività:
a)
eventuali
immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse
necessarie)
b)
macchinari
ed impianti
c)
attrezzature
d)
costi
legati ad adempimenti amministrativi e pagamento
imposte
e)
spese
di avviamento
f)
altre
spese (contratti di forniture, scorte, ecc…)
2b) Tale
attestazione è resa altresì dai
competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione
negli
ordini stessi.
- Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione che non sussista motivo ostativo all’esercizio dell’attività e l’attestazione delle risorse occorrenti per lo svolgimento dell’attività, gli stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per i lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
2c)- Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo dell’attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d’opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d’opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l’entità dei proventi derivanti dall’attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
3) Possedere una idonea sistemazione alloggiativa mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.
4) Possedere un reddito annuo proveniente da fonti leciti di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986.
Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:
- del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d’opera o per il soggetto che riveste cariche sociali un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Procedure per l’ingresso
Lo straniero in possesso dei requisiti sopra ricordati deve:
1) richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l’ingresso, presentando la seguente documentazione:
a) copia della domanda presentata per l’ottenimento del rilascio della dichiarazione che non sussistano motivi che impediscano il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
b) la documentazione prodotta per il rilascio della predetta dichiarazione;
c) la dichiarazione dell’organo competente in data non anteriore a tre mesi;
d) l’attestazione della Camera di commercio, territorialmente competente, o di altro organo competente, dei parametri di riferimento.
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione. |
2) richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione completa di nulla osta;
b) l’attestazione della Camera di commercio o dell’organo competente;
c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti (v. nr.2);
d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti (v. nr.3);
3) richiedere, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
STRANIERI GIÀ SOGGIORNATI REGOLARMENTE IN ITALIA
La normativa in vigore, nell’ambito delle quote previste dal decreto sui flussi, consente, in particolari circostanze, anche allo straniero già presente in Italia al altro titolo, di poter svolgere un’attività lavorativa, chiedendo alla questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
1) il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere attività di:
a) attività di lavoro subordinato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dopo aver ottenuto dal competente Ufficio provinciale del lavoro, l’autorizzazione al lavoro;
b) attività di lavoro autonomo con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l’ingresso dello straniero per lavoro autonomo.
2) Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale potrà svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro a tempo indeterminato, purché abbia ottenuto l’anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
3) Lo straniero regolarmente soggiornate, anche se titolare di un permesso di soggiorno che non consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa (es.: turismo, affari, ecc…) potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorni in lavoro autonomo.
L’interessato dovrà presentare alla questura oltre alla documentazione prevista per l’ingresso per lavoro autonomo, un’attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo.