ATTO
DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL
RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE ALLINGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO
AI FINI DELLINSERIMENTO NEL MERCATO DELLAVORO
(Art
23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
PREMESSO
che il signor _________
,
cittadino italiano ovvero cittadino
. regolarmente
soggiornante in Italia, con permesso di soggiorno che scade il
.,
residente in
.., codice fiscale n.
.,
(in seguito denominato "debitore principale"),
oppure
che
lente
. con sede in
.,
codice fiscale/partita IVA n.
. ,(in seguito denominato
"debitore principale"), rientrante nelle categorie di cui
allart. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (in seguito indicato come "T.U.")
intende
presentare alla Questura della Provincia di
(in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente
ai sensi dellart. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito
indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione
allingresso e al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor
(in seguito denominato "Beneficiario"),
a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dellart.
23 del T.U. e quindi per un periodo non superiore a dodici mesi;
che il debitore principale
deve seguire la procedura di cui allart. 34 del Regolamento ed,
in particolare, adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma
2, lett. a), c) e d) del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno
del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;
- che
ai sensi dellart. 34, comma 3 del Regolamento il debitore principale,
a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso
la Questura fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa,
ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni
e integrazioni.
CIO
PREMESSO
La
sottoscritta ........................... (in seguito denominata "Banca"),
Filiale di
, con sede in
,
qui rappresentata dal Sig.
.., nato a
,
il
., nella qualità di
.,
con il presente atto
si
costituisce fideiussore del debitore principale
per
il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in
caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi
di cui allart. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, di
somme fino alla concorrenza di un importo massimo di £ 10.500.000 (euro
..).
Tale
importo risulta così suddiviso:
- fino ad un massimo
di £ 800.000 (euro
.), per lassicurazione obbligatoria
del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;
- fino ad un massimo
di £ 8.200.000 (euro
) per un periodo non superiore a dodici
mesi, concernenti spese per la prestazione di mezzi di sussistenza in
misura non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale,
con i criteri di cui allart. 29, comma 3, lett. b) del T.U., salvo
che detta prestazione avvenga in tutto o in parte in natura e restando
comunque escluse dalla presente garanzia le spese per lalloggio;
- fino ad un massimo
di £ 1.500.000 (euro
) per il pagamento delle spese di rimpatrio.
La
presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:
Art.
1 Oggetto della garanzia
La
Banca garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno
in Italia consentitogli ai sensi dellart. 23, comma 1 del T.U. e
fino alla concorrenza dellimporto massimo complessivo garantito,
fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento
di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente
agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.
Art.
2 Durata della garanzia
La
garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla
data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre unicamente gli
inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario
di cui allart. 23, comma 1 del T.U., pari ad un massimo di dodici
mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa
automaticamente ad ogni effetto.
La
garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti
dallart. 34, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento.
Art.
3 Escussione della garanzia
Ai
sensi e per gli effetti dellart. 1944, comma 2 c.c., la presente
fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione
del debitore principale.
Nel
caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità
della garanzia di cui allart.2, il Beneficiario - con lettera motivata
inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterà il debitore
medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di
.
giorni.
Trascorso
inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente
alla Banca comunicazione scritta ai sensi dellart. 5 circa il mancato
pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente
alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario
medesimo contro il debitore principale.
La
Banca provvederà al versamento a favore del Beneficiario della
somma dovuta entro ..
.. giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore
principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà
al suddetto versamento entro
giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata
lopposizione stessa.
Restano
salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore
risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art.
4 Surrogazione
La
Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario
in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale,
i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto
quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano
le disposizioni di legge.
Art.
5 Comunicazioni alla Banca
Tutte
le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione
devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata,
telegramma, telex o telefax, allindirizzo della filiale che ha rilasciato
la stessa fideiussione.
La
Banca
..
POLIZZA
FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE
ALLINGRESSO DI UNO STRANIERO A FINI DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL
LAVORO
(Art.
23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
PREMESSO
- che il signor
_____________________________, cittadino italiano, residente in ____________,
codice fiscale n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),
oppure
che
il signor _____________________________, cittadino __________ regolarmente
soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _________,
residente in ____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito
denominato "Contraente"),
oppure
che
lente _____________________________, rientrante nelle categorie
di cui allart. 23, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, con sede in ____________, codice fiscale/partita
IVA n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),
intende presentare alla Questura della Provincia di _________ (in seguito
denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi
dellart. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato
come "Regolamento"), domanda di autorizzazione allingresso
ed al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor __________________________,
proveniente da __________________ (in seguito denominato "Beneficiario"),
a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dellart.
23, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in
seguito indicato come "T.U.");
- che il Contraente
deve attivare la procedura di cui allart. 34 del Regolamento,
ed in particolare adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34,
comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento, limitatamente ad un periodo
di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;
- che, ai sensi
dellart. 34, comma 3, del Regolamento, il Contraente, a garanzia
dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi
della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni;
CIO'
PREMESSO
La
Società _____________________________ (in seguito denominata "Società"),
con sede legale in ______________, iscritta nel registro delle imprese
di _____________________ al n._______, in regola con il disposto, domiciliata
in ____________, con la presente polizza
si
costituisce fidejussore del Contraente
- il quale accetta
per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi
con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente
contratto - per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni
che seguono, nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli
obblighi di cui allart. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento,
di somme fino alla concorrenza dellimporto massimo complessivo
di £. 10.500.000 (euro ____), così suddiviso:
- fino ad un massimo
di £. 800.000 (euro ____), per lassicurazione obbligatoria del
Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;
- fino ad un massimo
di £. 8.200.000 (euro ____), con riferimento ad un periodo di soggiorno
del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi, per la prestazione
al Beneficiario stesso di mezzi di sussistenza in misura globalmente
non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale, con
i criteri di cui allart. 29, comma 3, lett. b), del T.U., salvo
che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura
e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per lalloggio;
- fino ad un massimo
di £. 1.500.000 (euro ____), per il pagamento delle spese di rimpatrio
del Beneficiario.
CONDIZIONI
GENERALI
Condizioni
che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario
Art.
1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario,
con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi
dellart. 23, comma 1, del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo
massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate
in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che
questi risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli impegni assunti
ai sensi dellart. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.
Art.
2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza
a favore del Beneficiario ha validità a decorrere dalla data del
rilascio per un periodo di trenta mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti
verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario
ai sensi dellart. 23, comma 1, del T.U., pari al massimo a dodici
mesi.
Decorso
il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente
ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto
nei casi previsti dallart. 34, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento.
Art.
3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dellart.
1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il
beneficio della preventiva escussione del Contraente.
In
caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità
della garanzia di cui allart. 2, il Beneficiario - con lettera motivata
inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli
la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.
Trascorso
inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà
alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da
parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo
atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il
Contraente.
La
Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario
della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di
15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente
comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso
la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine
di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata
l'opposizione stessa.
Restano
salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società
risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Art.
4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei
limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni
ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo.
Il
Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società
tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art.
5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti
gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza
della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata
indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia
alla quale è assegnata la polizza.
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