Fideiussione bancaria
- Polizza Fideiussione

 


ATTO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO IN ITALIA DI UNO STRANIERO AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL MERCATO DELLAVORO

(Art 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

PREMESSO

    che il signor _________…………, cittadino italiano ovvero cittadino ……………. regolarmente soggiornante in Italia, con permesso di soggiorno che scade il …………., residente in ……….., codice fiscale n. ………., (in seguito denominato "debitore principale"),

oppure

che l’ente …………. con sede in ………., codice fiscale/partita IVA n. ………. ,(in seguito denominato "debitore principale"), rientrante nelle categorie di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.")

intende presentare alla Questura della Provincia di …………… (in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all’ingresso e al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor ………… (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 23 del T.U. e quindi per un periodo non superiore a dodici mesi;

    che il debitore principale deve seguire la procedura di cui all’art. 34 del Regolamento ed, in particolare, adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;

- che ai sensi dell’art. 34, comma 3 del Regolamento il debitore principale, a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni.

 

CIO’ PREMESSO

 

La sottoscritta ........................... (in seguito denominata "Banca"), Filiale di ………………, con sede in …………, qui rappresentata dal Sig. ………….., nato a ……………, il ………., nella qualità di ……………., con il presente atto

 

si costituisce fideiussore del debitore principale

 

per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, in caso di inadempimento da parte del debitore principale degli obblighi di cui all’art. 34, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento, di somme fino alla concorrenza di un importo massimo di £ 10.500.000 (euro ……..).

Tale importo risulta così suddiviso:

  1. fino ad un massimo di £ 800.000 (euro …….), per l’assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;
  2. fino ad un massimo di £ 8.200.000 (euro ……) per un periodo non superiore a dodici mesi, concernenti spese per la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del T.U., salvo che detta prestazione avvenga in tutto o in parte in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l’alloggio;
  3. fino ad un massimo di £ 1.500.000 (euro ……) per il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

 

Art. 1 Oggetto della garanzia

La Banca garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell’art. 23, comma 1 del T.U. e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi del Regolamento.

 

Art. 2 Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre unicamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di permanenza in Italia del Beneficiario di cui all’art. 23, comma 1 del T.U., pari ad un massimo di dodici mesi. Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento.

 

Art. 3 Escussione della garanzia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944, comma 2 c.c., la presente fideiussione si intende prestata con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di inadempimento del debitore principale, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all’art.2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata per conoscenza anche alla Banca - inviterà il debitore medesimo a versargli la somma dovuta entro un termine di ………. giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario invierà tempestivamente alla Banca comunicazione scritta ai sensi dell’art. 5 circa il mancato pagamento da parte del debitore principale della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario medesimo contro il debitore principale.

La Banca provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta entro ..……….. giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il debitore principale abbia proposto opposizione, nel qual caso la Banca provvederà al suddetto versamento entro ………giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l’opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.

 

Art. 4 Surrogazione

La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il debitore principale, i suoi successori o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge.

 

Art. 5 Comunicazioni alla Banca

Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere trasmesse per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, all’indirizzo della filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione.

 

 

 

La Banca

……………………..

 


 

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO DI UNO STRANIERO A FINI DI INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

(Art. 23 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

PREMESSO

  • che il signor _____________________________, cittadino italiano, residente in ____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),

oppure

che il signor _____________________________, cittadino __________ regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno che scade il _________, residente in ____________, codice fiscale n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),

oppure

che l’ente _____________________________, rientrante nelle categorie di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con sede in ____________, codice fiscale/partita IVA n. _________________ (in seguito denominato "Contraente"),

intende presentare alla Questura della Provincia di _________ (in seguito denominata "Questura"), territorialmente competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (in seguito indicato come "Regolamento"), domanda di autorizzazione all’ingresso ed al soggiorno per dodici mesi in Italia del signor __________________________, proveniente da __________________ (in seguito denominato "Beneficiario"), a fini di inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in seguito indicato come "T.U.");

  • che il Contraente deve attivare la procedura di cui all’art. 34 del Regolamento, ed in particolare adempiere agli obblighi di cui al suddetto art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento, limitatamente ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi;

  • che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Regolamento, il Contraente, a garanzia dei predetti obblighi, è tenuto a depositare presso la Questura fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni;

 

CIO' PREMESSO

 

La Società _____________________________ (in seguito denominata "Società"), con sede legale in ______________, iscritta nel registro delle imprese di _____________________ al n._______, in regola con il disposto, domiciliata in ____________, con la presente polizza

 

si costituisce fidejussore del Contraente

 

  • il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per il pagamento a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, nel caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui all’art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento, di somme fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di £. 10.500.000 (euro ____), così suddiviso:

  1. fino ad un massimo di £. 800.000 (euro ____), per l’assicurazione obbligatoria del Beneficiario al Servizio Sanitario Nazionale;

  1. fino ad un massimo di £. 8.200.000 (euro ____), con riferimento ad un periodo di soggiorno del Beneficiario in Italia non superiore a dodici mesi, per la prestazione al Beneficiario stesso di mezzi di sussistenza in misura globalmente non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’art. 29, comma 3, lett. b), del T.U., salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto o in parte, in natura e restando comunque escluse dalla presente garanzia le spese per l’alloggio;
  2. fino ad un massimo di £. 1.500.000 (euro ____), per il pagamento delle spese di rimpatrio del Beneficiario.

 

CONDIZIONI GENERALI

 

 

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

 

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell’art. 23, comma 1, del T.U. e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, fermi i limiti per le singole voci indicate in premessa, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente nel caso che questi risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli impegni assunti ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento.

 

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità a decorrere dalla data del rilascio per un periodo di trenta mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario ai sensi dell’art. 23, comma 1, del T.U., pari al massimo a dodici mesi.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento.

 

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944, comma 2, cod. civ. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all’art. 2, il Beneficiario - con lettera motivata inviata anche alla Società - inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

 

Art. 4 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

 

 

 

 

 

 

LA SOCIETA'

 

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