1. Atti diretti a commettere genocidio.
- Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare
lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni. Chiunque, al fine di distruggere
in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso
come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali
gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso
fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali
da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
2. Deportazione a fine di genocidio.
- Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti
ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la
reclusione da quindici a ventiquattro anni.
3. Circostanza aggravante.
- Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la
morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.
4. Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle
nascite.
- Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le
nascite in seno ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, allo
scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con
la reclusione da dodici a ventuno anni.
5. Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.
- Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori
degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione
da dodici a ventuno anni.
6. Imposizione di marchi o segni distintivi.
- Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico,
razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la
appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a dieci anni. Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre
la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione
da dodici a ventuno anni.
7. Accordo per commettere genocidio.
- Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti
preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6
della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è
punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei
anni. Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto
preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto
non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo,
con la reclusione da tre mesi a un anno. Per i promotori la pena è aumentata.
8. Pubblica istigazione e apologia.
- Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti
negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione,
con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque
pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma
precedente.
9. Competenza per materia.
- La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente
legge appartiene alla Corte d'assise.
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