I. Introduzione
Obiettivo
delle presente proposta è attuare il principio della parità
di trattamento tra persone di razza o origine etnica diversa nellUnione
europea.
La
proposta fissa un quadro minimo per linterdizione della discriminazione
basata sulla razza o lorigine etnica e un livello minimo di protezione
giuridica nellUnione europea per le persone vittime di discriminazione.
Essa dà una definizione comune di discriminazione illecita e un
livello minimo di riparazione giuridica nellUnione europea.
La
proposta si basa sullarticolo 13 del trattato che istituisce la
Comunità europea e fa parte di un più ampio pacchetto di
azioni, comprensivo di una direttiva volta a proibire la discriminazione
sul mercato del lavoro a causa di razza e origine etnica, religione e
convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali, nonché
di un programma di azione a sostegno delle iniziative condotte negli Stati
membri per combattere le discriminazioni.
II. Contesto
La
lotta contro il razzismo è una tematica importante per la comunità
internazionale ed è stata al centro della cooperazione internazionale
negli ultimi decenni.
Lesperienza
di guerre e di conflitti fatta in Europa nel corso del 20° secolo
- e persino in questo scorcio di secolo - ha evidenziato i pericoli del
razzismo e delle drammatiche violazioni della dignità umana che
ne derivano. Eppure, in questa fine di secolo la discriminazione razziale
non è ancora stata sradicata dalla vita quotidiana degli europei.
È
generalmente riconosciuta la fondamentale importanza di norme di legge
atte a combattere il razzismo e lintolleranza. La legge non solo
protegge le vittime e dà loro mezzi per esigere una riparazione,
ma dimostra anche la ferma opposizione della società al razzismo
e leffettivo impegno delle autorità a rimuovere la discriminazione.
Lapplicazione di norme antirazzismo può avere un effetto
importante nel plasmare gli atteggiamenti.
Per
tale motivo la comunità internazionale e gli Stati membri dellUnione
europea hanno rafforzato i loro strumenti giuridici contro il razzismo
negli ultimi decenni. Un gran numero di testi giuridici internazionali
affronta il razzismo in modo specifico o nel contesto di altri strumenti
a tutela dei diritti umani.
Le
istituzioni europee sin dal 1977 hanno a più riprese espresso il
loro impegno a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali
e hanno condannato lintolleranza, il razzismo, la xenofobia e lantisemitismo.
Continuando
i suoi sforzi nella lotta contro il razzismo e dando seguito alla comunicazione
della Commissione del 13 dicembre 1995, il Consiglio e i rappresentanti
dei governi degli Stati membri hanno adottato il 23 luglio 1996 una risoluzione
che proclamava il 1997 Anno europeo contro il razzismo.
A
seguito dellAnno europeo e prendendo le mosse dagli insegnamenti
ricavatine, la Commissione ha adottato il 25 marzo 1998 una comunicazione
contenente un piano dazione contro il razzismo. Il piano dazione
adotta un approccio ampio ponendo in luce limportanza del mainstreaming
della lotta contro il razzismo in tutte le politiche europee e ribadendo
la necessità di promuovere partnership tra le istituzioni
europee e tutti gli attori pertinenti a livello sia governativo che non.
In
tale contesto le istituzioni europee e la società civile hanno
ripetutamente invocato unazione legislativa nel campo del razzismo.
III. Sussidiarietà
e proporzionalità: necessità di un intervento europeo
nel campo del razzismo
Comè
stato ribadito dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla recrudescenza
del razzismo e della xenofobia in Europa, datata 21 aprile 1993, il razzismo
e la xenofobia sono pratiche "estremamente pericolose per quei valori
democratici che costituiscono la parte essenziale del patrimonio comune
degli Stati membri" .
Limpegno
nei confronti dei diritti umani e delle libertà fondamentali fatto
proprio dallUnione europea è stato rafforzato dal trattato
di Amsterdam. Gli articoli 6 e 7 del trattato rafforzano la protezione
dei diritti umani, cui viene riconosciuta la dignità di principio
fondamentale su cui è costruita lUnione europea. Larticolo
13 prevede poteri specifici dazione per dare efficacia alle misure
volte a combattere la discriminazione. Inoltre, lUnione si è
data lobiettivo di rimanere e svilupparsi ulteriormente come spazio
di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo straordinario
tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione
a presentare il prima possibile, per contribuire al conseguimento di tale
obiettivo, proposte di attuazione dellarticolo 13 del trattato CE
relativo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Esistono
già diversi strumenti internazionali a sostegno della lotta contro
il razzismo. Questi vanno da affermazioni generali dei diritti umani (Dichiarazione
universale dei diritti umani, Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti delluomo) a testi specifici che affrontano esclusivamente
i fenomeni del razzismo e della xenofobia (Convenzione internazionale
sullabolizione di ogni forma di discriminazione razziale, Convenzione
OIL n. 111, nuovo progetto di protocollo della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti delluomo). Questi strumenti fissano
principi generali per lottare contro la discriminazione, ma nessuno di
essi predispone meccanismi diretti di ricorso che consentano agli individui
di ottenere riparazione senza che vi sia unulteriore azione attuativa
da parte degli Stati firmatari.
Gli
Stati membri hanno a loro volta introdotto tutta una serie di misure che
propugnano il diritto delle persone a non essere discriminate a causa
della razza o dellorigine etnica. Tutti gli Stati membri hanno introdotto
leggi per combattere la violenza razzista e lincitamento allodio
razziale, in particolare a seguito dellazione comune contro il razzismo
e la xenofobia del 15 luglio 1996. Alcuni Stati membri hanno anche introdotto
nelle loro costituzioni clausole di non discriminazione che possono o
meno conferire alle singole persone un diritto di riparazione. Un gran
numero di Stati membri ha inoltre varato legislazioni specifiche, corroborate
dallaccesso delle vittime ai tribunali per ottenere riparazione,
onde bandire la discriminazione razziale in alcuni aspetti delloccupazione,
mentre altri, come lIrlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno
dato copertura giudiziaria ad altri ambiti della vita quotidiana quali
laccesso ai beni e ai servizi e listruzione.
Il
divieto della discriminazione per motivi di razza e origine etnica vige
in tutti gli Stati membri ma il campo dapplicazione, i contenuti
e la sanzionabilità di tale divieto variano notevolmente. Tuttavia,
lesistenza di poteri formali e la dimostrata volontà di azione
politica non sono sufficienti in sé a giustificare un intervento
normativo della Comunità. Il protocollo aggiunto al trattato di
Amsterdam sullapplicazione dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità (1997) giustifica lazione comunitaria nei
casi in cui:
"lazione
a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione
o i suoi effetti rispetto allazione a livello di Stati membri".
Ladozione
di una direttiva della Comunità costituirebbe una chiara presa
di posizione politica contro la discriminazione. Essa garantirebbe a tutti
i cittadini una tutela comune contro la discriminazione razziale nellintera
Unione, rafforzando e integrando i meccanismi di tutela già presenti
negli Stati membri, sia ampliando il campo di applicazione materiale degli
stessi sia aprendo o allargando la strada del ricorso legale. Ne risulterebbero
un rafforzamento dei valori di libertà, democrazia, rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto sui
quali lUnione si fonda e un contributo allo sviluppo dellUnione
in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si
otterrebbe anche un rafforzamento della coesione economica e sociale,
garantendo a tutti gli abitanti degli Stati membri il godimento di un
livello fondamentale di tutela contro la discriminazione, con analoghi
diritti da far valere, pur in considerazione della diversità culturale
degli Stati membri.
La
direttiva corroborerà inoltre gli sforzi degli Stati membri per
raggiungere altri obiettivi fissati a livello europeo, in particolare
nel contesto della strategia coordinata per loccupazione (in particolare
lOrientamento 9) e nello sviluppo di un ampio accesso a unistruzione
e una formazione di qualità.
Inoltre,
la direttiva costituirà una solida base per lampliamento
dellUnione europea, che deve essere fondato sul pieno ed effettivo
rispetto dei diritti umani. Il processo di ampliamento darà accesso
allUE a nuove e diverse culture e minoranze etniche. Per evitare
tensioni sociali sia negli Stati membri attuali che in quelli nuovi, e
per creare una Comunità basata sul comune rispetto e la tolleranza
della diversità razziale ed etnica, è essenziale porre in
atto un quadro comune europeo di lotta contro il razzismo.
IV. Lapproccio
della Commissione allazione comunitaria
Nel
proporre una direttiva per combattere la discriminazione a causa della
razza e dellorigine etnica, la Commissione ha tenuto conto dellesperienza
a livello nazionale e internazionale e dei pareri emersi nel corso delle
varie consultazioni da essa effettuate. Il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione del 29 gennaio 1998, ha affermato che la direttiva dovrebbe
coprire "i settori delloccupazione, dellistruzione, della
sanità, della sicurezza sociale, della casa e dei servizi pubblici
e privati".
La
Commissione è daccordo che occorre una copertura ampia per
recare un serio contributo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia
in Europa. LUnione europea ha riconosciuto, tra laltro nel
contesto della strategia coordinata per loccupazione, che la partecipazione
alla vita economica è spesso un requisito fondamentale per unefficace
integrazione sociale in senso lato. Analogamente, i sistemi di protezione
sociale svolgono un ruolo fondamentale nellassicurare la coesione
sociale e nel mantenere la stabilità politica e il progresso economico
nellUnione. La discriminazione nellaccesso ai benefici e ad
altre forme di sostegno erogati dai sistemi di protezione sociale contribuiscono
e aggravano lemarginazione degli appartenenti alle minoranze etniche
e degli immigranti. Lo stesso vale per i vantaggi sociali, che sono spesso
discrezionali, con un carattere o una finalità analoghi a quelli
della protezione sociale.
Altri
ambiti sono legati in modo più indiretto al mondo del lavoro, ma
contribuiscono comunque in modo significativo allintegrazione socioeconomica.
Unistruzione di alta qualità è ad esempio un requisito
essenziale per unefficace integrazione nella società. Pertanto
occorre dare il giusto peso alla parità di trattamento nelle procedure
di selezione, tenendo conto dei diversi contesti culturali di provenienza.
Anche
la discriminazione nellaccesso a beni e servizi limita lintegrazione
socioeconomica, soprattutto per quanto concerne laccesso ai servizi
finanziari, ma non solo a quelli. Le decisioni in merito a prestiti da
concedere alle piccole imprese, ad esempio, o a ipoteche da concedere
a privati, basate o influenzate dallorigine etnica o razziale vera
o presunta dei richiedenti, non sono solo contrarie ai principi fondamentali
dei diritti umani, ma costituiscono anche, nella pratica, un forte freno
alla capacità di ampi settori della società di provvedere
a sé stessi e agli altri. Analogamente, lesclusione di determinate
persone dallaccesso a beni o servizi di loro scelta nuoce se non
altro alla loro autostima e, nel peggiore dei casi, ne consolida lemarginazione
sociale.
La
Comunità è fortemente impegnata in difesa dei diritti umani
delle donne e delle ragazze quale parte inalienabile, integrale e indivisibile
dei diritti umani. Essa riconosce che la discriminazione a causa della
razza o dellorigine etnica può colpire le donne e gli uomini
in misura differente. Le ineguaglianze strutturali legate al sesso e ai
ruoli di genere di donne e uomini sono spesso aggravate in relazione a
questa duplice discriminazione. Conformemente al principio fissato negli
articoli 2 e 3 del trattato, luguaglianza tra le donne e gli uomini
è un obiettivo esplicito della CE e la Comunità deve tendere,
in tutte le sue attività, a eliminare le ineguaglianze di genere
e a promuovere la parità. Il principio dellintegrazione orizzontale
(mainstreaming) della dimensione di genere dovrebbe quindi essere
applicato alla direttiva, per assicurare che si tenga nella debita considerazione
la dimensione di genere allatto della sua esecuzione.
La
Commissione ha perciò proposto una direttiva di ampia portata,
pur entro i limiti dei poteri conferiti alla Comunità dal trattato.
La Commissione ritiene però anche che sia necessario lasciare agli
Stati membri uno spazio di manovra nellapplicare la normativa comunitaria,
in modo da tener conto delle particolari circostanze derivanti dalla loro
storia e tradizioni. La proposta di direttiva quindi fissa solo obiettivi
ampi, in modo da assicurare che la discriminazione sia proibita e che
le vittime di discriminazione abbiano un minimo titolo a esigere riparazione.
Unitamente alle proposte di direttiva che vietano la discriminazione per
altri motivi nellambito delloccupazione e al programma dazione
a sostegno dello sviluppo di misure pratiche per combattere la discriminazione,
la direttiva specifica sulla discriminazione a causa della razza e dellorigine
etnica costituirà un importante passo avanti sulla via di un quadro
ampio e completo per lattuazione del principio della parità
di trattamento nella vita economica e sociale.
V. Commento
allarticolato
La
proposta di direttiva comprende quattro capi: disposizioni generali (Capo
I), ricorso legale e disposizioni esecutive (Capo II), organismi indipendenti
per la promozione della parità di trattamento (Capo III), disposizioni
finali (Capo IV).
Capo
I: Disposizioni generali
Concerne
lo scopo della direttiva e il concetto di discriminazione.
Articolo
1: Oggetto
Larticolo
1 delinea lobiettivo principale della direttiva che consiste nel
rispetto del principio della parità di trattamento in tutti gli
Stati membri dellUnione europea. Va sottolineato che la direttiva
non vieta le differenze di trattamento basate sulla nazionalità,
poiché di questo aspetto si occupano altri articoli del trattato
(in particolare gli articoli 12 e 39) e il diritto derivato in vigore.
Articolo
2: Nozione di discriminazione
La
definizione del principio della parità di trattamento contenuto
in questo articolo è in linea con la definizione data dalla direttiva
76/207/CEE del 9 febbraio 1976 (direttiva sulla parità di trattamento),
la direttiva 97/80/CE del 15 dicembre 1997 (onere della prova) e con la
giurisprudenza della Corte in materia di discriminazione indiretta nei
campi della parità di trattamento per le donne e gli uomini e della
libera circolazione dei lavoratori. La nozione di discriminazione indiretta
dovrebbe andare di pari passo con le norme generali relative allonere
della prova di cui allarticolo 8. Il principio della parità
di trattamento deve essere applicato indipendentemente dal fatto che lorigine
razziale o etnica sia reale o presunta.
Il
paragrafo 3 definisce la nozione di molestia. Tale condotta può
assumere varie forme, da quelle verbali e gestuali fino alla produzione,
esibizione o circolazione di testi scritti, immagini o altro materiale
e, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva, deve trattarsi
di un comportamento di natura grave, tale da creare un ambiente di lavoro
sgradevole od ostile. Le molestie a sfondo razziale o etnico minano alla
radice i diritti delle persone nella sfera professionale, economica e
sociale, e sono da considerarsi come casi di discriminazione.
Articolo
3: Campo dapplicazione
Larticolo
3 definisce gli ambiti in cui è proibita la discriminazione basata
sulla razza e lorigine etnica. In tutti i casi, si tratta di ambiti
coperti nella misura in cui rientrano nei limiti dei poteri che il trattato
conferisce alla Comunità.
1)
Accesso alle attività lavorative dipendenti e autonome e condizioni
di lavoro.
Le
lettere da a) a c) definiscono il campo di applicazione allambito
occupazionale e sono identici alla direttiva 76/207/CEE sulla parità
di trattamento tra le donne e gli uomini.
2)
Affiliazione a organizzazioni
La
lettera d) tratta dellaffiliazione e della partecipazione attiva
a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, nonché a ogni
altra organizzazione i cui membri appartengano a una particolare professione.
Tale lettera dispone che non ci siano discriminazioni quanto allaffiliazione
e alle prestazioni erogate da tali organismi.
3)
Assistenza e previdenza sociale
Anche
se la concezione e lerogazione di protezione e sicurezza sociale
rientrano chiaramente tra le responsabilità degli Stati membri,
la lettera e) invita gli Stati membri ad assicurare che non si verifichi
alcuna discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica allorché
essi fanno propria tale responsabilità.
4)
Benefici sociali
Gli
Stati membri sono già tenuti, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori migranti, a garantire
benefici sociali a prescindere dalla nazionalità. In materia, i
benefici sociali sono stati definiti dalla Corte di giustizia europea
come benefici di natura economica o culturale garantiti negli Stati membri
dalle autorità pubbliche o da organizzazioni private. La stessa
definizione si applica nella materia qui trattata. Esempi possono essere
le agevolazioni sui trasporti pubblici, i prezzi ridotti per laccesso
a eventi culturali o altri, e i pasti sovvenzionati nelle scuole per i
bambini provenienti da famiglie a basso reddito. La lettera f) prescrive
che, laddove tali benefici sono garantiti, ciò deve avvenire senza
discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica.
5)
Istruzione, comprese le borse di studio
La
lettera g) prescrive agli Stati membri di assicurare che non vi sia nessuna
discriminazione a causa della razza o dellorigine etnica nel campo
dellistruzione, comprese le condizioni che disciplinano lassegnazione
di borse di studio. Detta prescrizione rispetta appieno la competenza
degli Stati membri quanto a contenuto dellinsegnamento e organizzazione
dei sistemi educativi, nonché la loro diversità culturale
e linguistica.
6) Accesso
a beni e servizi e loro fornitura
La
lettera h) prescrive che le decisioni in merito allerogazione di
accesso a beni o servizi o alla fornitura di beni e servizi non siano
basate sulla razza o lorigine etnica.
Articolo
4: Qualificazioni professionali effettive
Basandosi
su disposizioni analoghe delle legislazioni nazionali (Danimarca, Irlanda,
Paesi Bassi, Regno Unito) e sulla trattativa sulla parità di trattamento
del 1976, larticolo 4 stabilisce che le differenze di trattamento
fondate sulla razza o lorigine etnica connesse con una qualificazione
professionale autentica non siano da considerarsi discriminazione. Lespressione
"qualificazione professionale effettiva" va definito rigorosamente,
in modo da trattare soltanto le qualificazioni professionali strettamente
necessarie allesecuzione delle attività richieste. Esempi
di simili differenze possono verificarsi, ad esempio, qualora si cerchi
una persona con una certa origine razziale o etnica per motivi di verosimiglianza
in una rappresentazione, oppure quando il gestore di una certa attività
fornisce a persone di un certo gruppo etnico servizi personali che ne
aumentino il benessere e che per avere la migliore efficacia debbano essere
fornite da operatori dello stesso gruppo etnico.
Articolo
5: Azione positiva
La
parità di trattamento può non bastare di per sé a
superare la gran quantità di svantaggi cumulativi che gravano sui
gruppi discriminati. Larticolo 5 consente agli Stati membri di autorizzare
misure legislative o amministrative eventualmente necessarie per prevenire
o correggere le situazioni di ineguaglianza.
Articolo
6: Requisiti minimi
Si
tratta di una disposizione standard di "non regressione", che
interessa gli Stati membri i quali dispongano o desiderino dotarsi di
norme che istituiscono un livello di protezione più elevato di
quello garantito dalla direttiva quadro. Questo articolo stabilisce che
non vi deve essere un abbassamento del livello di protezione contro la
discriminazione già garantito dagli Stati membri al momento di
porre in atto la direttiva comunitaria.
Capo
II: Mezzi di ricorso ed esecuzione
Questo
capo affronta le due principali condizioni per assicurare una legislazione
efficace contro la discriminazione: il diritto delle vittime a una via
personale di ricorso per ottenere riparazione dalla persona o dallente
che ha commesso la discriminazione, e lesistenza di un appropriato
meccanismo in ciascuno Stato membro per assicurare un adeguato livello
di esecuzione della direttiva.
Articolo
7: Mezzi di ricorso
Larticolo
7 concerne le procedure di esecuzione (accesso alla giustizia) atte a
far rispettare gli obblighi derivanti da questa direttiva. In particolare
esso conferisce alle persone che ritengono di essere state vittime di
discriminazione la possibilità di far valere le loro ragioni tramite
una procedura amministrativa e/o giudiziaria, in modo da far rispettare
il loro diritto alla parità di trattamento. I limiti di tempo nazionali
per avviare unazione non sono mutati da questo articolo.
Il
diritto alla protezione legale è inoltre rafforzato dalla possibilità
di consentire a organizzazioni di esercitare tali diritti per conto di
una vittima.
Articolo
8: Onere della prova
Di
norma lonere legale della prova ricade sulla parte attrice. Tuttavia,
ottenere prove in casi di discriminazione, laddove le informazioni pertinenti
sono spesso detenute dalla parte convenuta, può essere estremamente
problematico. La Commissione propone quindi di spostare in certe circostanze
lonere della prova facendolo ricadere sulla parte convenuta come
si è già fatto nel caso della discriminazione basata sul
sesso. La formulazione dellarticolo 7 si ispira a quella degli articoli
3 e 4 della direttiva del Consiglio 97/80/CE.
La
Commissione propone che lonere della prova passi alla parte convenuta
una volta che il querelante ha fornito prove effettive di un trattamento
meno favorevole dovuto a una presunta discriminazione.
Articolo
9: Vittimizzazione
Unefficace
protezione legale deve comprendere la protezione contro rappresaglie.
Le vittime possono essere scoraggiate dallesercitare i loro diritti
per timore di rappresaglie. Poiché il timore del licenziamento,
ad esempio, in generale è uno dei principali ostacoli a unazione
individuale occorre proteggere le persone dal licenziamento o da altre
forme di penalizzazione (ad esempio retrocessione nella carriera o altre
misure coercitive facenti seguito a tale azione).
Articolo
10: Diffusione delle informazioni
Larticolo
10 prevede unadeguata divulgazione delle informazioni sui diritti
alla parità di opportunità e di trattamento. Quanto più
efficace sarà il sistema di informazione del pubblico e di prevenzione,
meno bisogno vi sarà di azioni individuali di riparazione.
Articolo
11: Dialogo sociale
Il
ruolo delle parti sociali nella lotta contro la discriminazione si è
concretato per la prima volta a livello europeo con la Dichiarazione congiunta
delle parti sociali sul razzismo e la xenofobia sul posto di lavoro, adottata
a Firenze nel 1995. Le parti sociali a livello nazionale in alcuni Stati
membri (Belgio, Francia) hanno anche adottato accordi quadro per combattere
la discriminazione razziale ed etnica nelle imprese, mentre in altri Stati
membri (Regno Unito, Paesi Bassi) sono stati adottati codici di comportamento
a livello nazionale e locale. Diversi di questi strumenti comprendono
disposizioni per risolvere le controversie in materia di discriminazione
tramite, ad esempio, sportelli per presentare reclami o la designazione
di mediatori nelle imprese, soluzioni che possono avere un effetto positivo
per leliminazione della discriminazione.
La
Commissione è impegnata a rafforzare il ruolo delle parti sociali.
La proposta di direttiva riconosce quindi che le parti sociali possono
contribuire alla sua attuazione adottando accordi antidiscriminazione
e sorvegliando lapplicazione della parità di trattamento
sul posto di lavoro. Essa inoltre chiede agli Stati membri di incoraggiare
le parti sociali a stipulare accordi in questo settore.
Capo
III: Organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento
Articolo
12: Organismi indipendenti
Larticolo
12 della direttiva stabilisce un quadro applicabile agli organismi indipendenti
a livello nazionale che contribuiranno al principio della parità
di trattamento.
Uno
Stato membro può anche decidere listituzione di tali organismi
a livello regionale o locale, a condizione che lintero territorio
di quello Stato membro sia dotato di opportune strutture.
La
proposta di direttiva stabilisce una serie di requisiti minimi per tali
organismi indipendenti negli Stati membri. Gli Stati membri sono liberi
di decidere in merito alla struttura e al funzionamento di tali organismi
conformemente alle loro tradizioni giuridiche e scelte politiche. Gli
organismi indipendenti possono essere agenzie specializzate o costituire
parte di più ampi organismi che si occupano dei diritti umani,
preesistenti o di recente creazione.
Capo
IV: Disposizioni varie
Le
disposizioni contenute nel Capo IV sono essenzialmente disposizioni standard
che compaiono nella maggior parte delle direttive comunitarie in ambito
sociale.
Articolo
13: Ottemperanza alla Direttiva
Larticolo
13 riguarda lottemperanza alla direttiva da parte degli Stati membri.
La parità di trattamento comporta leliminazione delle discriminazioni
derivanti da disposizioni legali o amministrative, nonché da accordi
collettivi o contratti di lavoro individuali. Senza mettere in causa la
generale libertà delle parti sociali di negoziare contratti, è
chiaro che tutte le disposizioni di un contratto o di un accordo contrarie
al principio della parità di trattamento devono essere dichiarate
nulle.
Articolo
14: Sanzioni
Articolo
15: Attuazione
Articolo
16: Relazione
Articolo
17: Entrata in vigore
Articolo
18: Destinatari
Si
tratta di disposizioni normalmente presenti nelle direttive e non richiedono
commenti.
VI. Applicazione
allo Spazio economico europeo
Si
tratta di un testo rilevante per lo Spazio economico europeo e la direttiva
sarà applicabile agli Stati, non membri dellUE, che aderiscono
allo Spazio economico europeo, previa decisione del Comitato misto SEE.
Proposta
di
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
che
attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dallorigine etnica
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
larticolo 13,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
visto
il parere del Comitato delle Regioni,
IN
CONSIDERAZIONE DI QUANTO SEGUE:
- Il trattato sullUnione
europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di ununione
ancora più stretta tra i popoli dEuropa.
- LUnione europea
è fondata sui principi della libertà, della democrazia,
del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e
dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente
allarticolo 6, paragrafo 2 del trattato sullUnione europea,
lUnione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convezione
europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.
- Il diritto alluguaglianza
dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni
costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale
dei diritti delluomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulleliminazione
di ogni forma di discriminazione delle donne, dalla Convenzione internazionale
sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
dalle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici
e sui diritti economici, sociali e culturali, di cui tutti gli Stati
membri sono firmatari.
- Larticolo
13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce
al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o lorigine etnica, la religione o
le convinzioni personali, gli handicap, letà o le tendenze
sessuali.
- Il Consiglio europeo
straordinario riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato
la Commissione a presentare il più presto possibile proposte
di attuazione dellarticolo 13 del trattato per quanto riguarda
la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- Gli Orientamenti
in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo
di Vienna dell11 dicembre 1998, ribadiscono la necessità
di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva
sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche
volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali
le minoranze etniche.
- La discriminazione
basata sulla razza o sullorigine etnica può pregiudicare
il conseguimento degli obiettivi del trattato, in particolare il raggiungimento
di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento
del tenore e della qualità della vita, la coesione economica
e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere
lobiettivo di sviluppare lUnione europea in direzione di
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- Nel dicembre del
1995 la Commissione ha presentato una comunicazione contro il razzismo,
la xenofobia e lantisemitismo.
- Per assicurare
lo sviluppo di società democratiche tolleranti che consentono
la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dallorigine
etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro la discriminazione
basata sulla razza o lorigine etnica dovrebbero andare al di là
dellaccesso alloccupazione dipendente e al lavoro autonomo
e coprire ambiti quali listruzione, la protezione sociale e la
sicurezza sociale, le prestazioni sociali, laccesso e la disponibilità
di beni e servizi.
- Qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta basata su razza o origine etnica nei settori in
cui si applica la presente direttiva deve pertanto essere proibita in
tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione deve applicarsi
anche ai cittadini dei paesi terzi. Il divieto non deve applicarsi alle
differenze di trattamento basate sulla nazionalità.
- Le molestie a motivo
di razza o origine etnica contro una persona o un gruppo di persone
tali da produrre un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole
devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.
- Il divieto di discriminazione
non deve pregiudicare il mantenimento o ladozione di misure volte
a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone
di una determinata razza o origine etnica.
- Una differenza
di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica
collegata allorigine razziale o etnica costituisce una effettiva
qualificazione professionale.
- Le vittime di discriminazione
a causa della razza e dellorigine etnica devono disporre di mezzi
adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più
efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche
deve essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per
conto delle vittime.
- Lefficace
attuazione del principio di parità richiede unadeguata
protezione giuridica nelle cause civili contro la vittimizzazione e
un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova.
- Gli Stati membri
devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in
virtù della presente direttiva.
- Gli Stati membri
devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che leggi,
regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti
aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle
professioni o delle organizzazioni di categoria, eventualmente contrastanti
col principio della parità di trattamento, siano dichiarati nulli
e privi di effetto o modificati.
- Gli Stati membri
devono promuovere il dialogo tra le parti sociali per affrontare e combattere
diverse forme di discriminazione sul luogo di lavoro.
- La protezione contro
la discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica sarà
di per sé rafforzata dallesistenza in ciascuno Stato membro
di un organismo indipendente incaricato di analizzare i problemi in
questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta
alle vittime.
- La presente direttiva
fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre
o mantenere disposizioni più favorevoli. Lattuazione della
presente direttiva non deve servire da giustificazione per un regresso
rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- Gli Stati membri
devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili
in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
- In base ai principî
di sussidiarietà e proporzionalità enunciati allarticolo
5 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo scopo della
presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione
contro la discriminazione in tutti gli Stati membri dellUnione
europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dellimpatto
dellazione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale scopo,
HA
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1
Oggetto
La
presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio
della parità di trattamento fra le persone, a prescindere dalla
razza o dallorigine etnica.
Articolo
2
Nozione
di discriminazione
1. Ai
fini della presente direttiva, il principio della parità di
trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta a causa della razza o dellorigine etnica.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) una
discriminazione diretta si dà quando una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto unaltra è,
è stata o sarebbe trattata a causa della sua razza od origine
etnica;
b) una
discriminazione indiretta si dà quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi
negativamente su una persona o su un gruppo di persone di una
determinata razza o origine etnica, a meno che tale disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima non legata alla razza o origine etnica di una persona
o di un gruppo di persone e i mezzi impiegati per conseguire tale
finalità siano appropriati e necessari.
3.
Le molestie contro una persona o un gruppo di persone a causa
della razza o dellorigine etnica, aventi lo scopo o leffetto
di creare un clima intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole in
uno dei settori di cui allarticolo 3 costituiscono una discriminazione
ai sensi del paragrafo 1.
Articolo
3
Campo
di applicazione
Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva
si applica:
a) alle
condizioni di accesso allimpiego, al lavoro autonomo e alloccupazione,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente
dal settore o ramo dattività e a tutti i livelli della
gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) allaccesso
a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale,
formazione professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione;
c) alloccupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese la fine del rapporto e le retribuzioni;
d) allaffiliazione
e alla partecipazione attiva a unorganizzazione di lavoratori
o di datori di lavoro o a qualsiasi altra organizzazione i cui membri
esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni
erogate da tali organizzazioni;
e) allassistenza
e alla previdenza sociale;
f) ai
benefici sociali;
g) allistruzione,
comprese le borse di studio, nel pieno rispetto della competenza degli
Stati membri quanto al contenuto dellinsegnamento, allorganizzazione
dei sistemi educativi, nonché per quanto riguarda la loro diversità
culturale e linguistica;
h) allaccesso
e alla fornitura di beni e servizi.
Articolo
4
Qualificazioni
professionali effettive
In
deroga allarticolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono
stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica
correlata alla razza o allorigine etnica non costituisca discriminazione
laddove, per la natura delle particolari attività lavorative o
per il contesto nel quale esse vengono espletate, tale caratteristica
costituisca una qualificazione professionale effettiva.
Articolo
5
Azione
positiva
La
presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere
o adottare misure intese a prevenire o compensare gli svantaggi che subisca
un gruppo di persone di una determinata razza o origine etnica.
Articolo
6
Requisiti
minimi
1. Gli
Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più
favorevoli ai fini di garantire la parità di trattamento, di
quelle fissate nella presente direttiva.
2. Lattuazione
della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato
motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione
già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione
della presente direttiva.
CAPO
II - MEZZO DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo
7
Mezzi
di ricorso
1.
Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono
lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del
principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione
del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, il diritto
di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per lesecuzione
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2.
Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni
e altre persone giuridiche il diritto di richiedere in via giurisdizionale
o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con
il suo consenso, lesecuzione degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva.
Articolo
8
Onere
della prova
1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro
sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché
persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro
riguardi del principio della parità di trattamento espongono,
dinanzi a un tribunale o a unaltra autorità competente,
fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione
diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non
vi è stata violazione del principio della parità di
trattamento.
2. Il
paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di
prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle
parti attrici.
3. Il
paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali, salvo diversa
disposizione degli Stati membri.
4.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali
promosse ai sensi dellarticolo 7, paragrafo 2.
Articolo
9
Vittimizzazione
Gli
Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni
necessarie per proteggere le persone dal licenziamento o da altro trattamento
sfavorevole da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo
o a unazione legale di qualsiasi genere volta a ottenere lesecuzione
del principio della parità di trattamento.
Articolo
10
Diffusione
delle informazioni
1.
Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni
adottate in virtù della presente direttiva siano fornite su
tutto il loro territorio e in particolare presso gli organi preposti
allistruzione e alla formazione professionale, nonché
nei luoghi di lavoro.
2.
Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità
pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure
nazionali adottate in virtù della presente direttiva.
Articolo
11
Dialogo
sociale
1.
Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare
il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio
della parità di trattamento, compreso il monitoraggio delle
prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, dei codici
di comportamento, delle ricerche o scambi di esperienze e di buone
pratiche.
2.
Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere a
livello appropriato, compreso a livello dimpresa, accordi che
fissino regole antidiscriminatorie nei settori di cui allarticolo
3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali
accordi rispettano i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva
e dalle relative misure nazionali di attuazione.
CAPO
III - ORGANISMI INDIPENDENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Articolo
12
Organismi
indipendenti
1.
Gli Stati membri prevedono la costituzione di uno o più
organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento
tra persone di razza o origine etnica diversa. Tali organismi fanno
eventualmente parte di agenzie indipendenti incaricate, a livello
nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei
diritti individuali.
2.
Gli Stati membri assicurano che tali organismi indipendenti abbiano,
tra le loro funzioni, quella di ricevere e dare seguito alle denunce
inoltrate da singoli in materia di discriminazione a causa della razza
o dellorigine etnica, di avviare inchieste o indagini sulla
discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica e di pubblicare
relazioni e formulare raccomandazioni su questioni collegate a tale
tipo di discriminazione.
CAPO
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
13
Ottemperanza
alla direttiva
Gli
Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte
le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari
ai principi della parità di trattamento siano abrogati;
b) tutte
le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento
contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali,
nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano
le associazioni con o senza fini di lucro e nelle norme che disciplinano
le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.
Articolo
14
Sanzioni
Gli
Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione
delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono
tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di
cui allarticolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente
le eventuali modificazioni.
Articolo
15
Attuazione
Gli
Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative
necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre
2002 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento allatto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Articolo
16
Relazione
Entro
due anni dalla data di cui allarticolo 15 gli Stati membri trasmettono
tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere
una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione
della presente direttiva.
Articolo
17
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
18
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, il
Per
il Consiglio
Il Presidente
SCHEDA
DI VALUTAZIONE DELLIMPATTO
IMPATTO
DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE (PMI)
Denominazione
della proposta:
Proposta
di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità
di trattamento in considerazione della razza o dellorigine etnica.
Numero
di riferimento del Documento: 99010
La
proposta
1. In
considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi
per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo
settore, nonché gli obiettivi principali
LUnione
europea si fonda sui principi dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Il suo impegno in questo campo è stato rafforzato
dal trattato di Amsterdam, in particolare mediante modifiche agli articoli
6 e 7 del trattato sullUnione europea e tramite lintroduzione
dellarticolo 13 del trattato CE, il quale conferisce un potere specifico
per intraprendere azioni volte a combattere la discriminazione basata,
tra laltro, sulla razza e lorigine etnica.
La
responsabilità primaria di combattere il razzismo compete agli
Stati membri. Come si è osservato nella relazione, la maggior parte
degli Stati membri hanno incluso nel loro ordinamento costituzionale e/o
giuridico disposizioni che disciplinano il diritto alla non discriminazione
per motivi di razza o di origine etnica. Tuttavia, la portata e lesecutività
di tali disposizioni - e la facilità di accesso a una riparazione
- variano notevolmente da uno Stato membro allaltro. La normativa
europea deve assicurare un livello minimo comune di protezione legale,
compresi i diritti a ottenere riparazione, per quanto concerne il diritto
fondamentale a non essere discriminati a causa della razza o dellorigine
etnica.
La
normativa europea deve ovviamente rispettare i limiti dei poteri conferiti
alla Comunità dal trattato. La direttiva proposta fissa perciò
principi generali che prevedono un livello minimo comune di protezione
entro i limiti delle competenze comunitarie lasciando agli Stati membri
la facoltà di mantenere uno standard più elevato di protezione
conformemente alle loro scelte e tradizioni politiche e storiche.
La
scelta di una direttiva concilia la necessità di un intervento
europeo e la necessità di rispettare le diversità tra le
Costituzioni, gli ordinamenti giuridici e le procedure legali vigenti
negli Stati membri. Essa fissa obiettivi comuni da perseguire, lasciando
agli Stati membri la necessaria flessibilità per raggiungerli.
Lintervento legislativo è quindi limitato a una serie di
principi generali che non vanno al di là di un livello minimo di
protezione.
I
principali obiettivi per la proposta sono:
- fornire una definizione
a livello di comunità della discriminazione basata sulla razza
e lorigine etnica a partire dalla quale sia possibile assicurare
la parità di trattamento
- definire un numero
minimo di ambiti, entro i limiti fissati dal trattato, in cui deve essere
assicurato il principio della parità di trattamento
- fornire un livello
minimo di protezione e diritti a ottenere riparazione per le persone
si ritengono vittime di discriminazione
- assicurare appropriati
dispositivi per il monitoraggio della discriminazione nelle imprese
e nella società in generale
Limpatto
sulle imprese
2. Denominare
lincidenza della proposta
Tutte
le imprese saranno assoggettate alla legislazione nazionale che recepirà
la direttiva.
3. Precisare
gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta
Le
imprese dovranno assicurare che le decisioni in materia di assunzione,
promozione, accesso alla formazione, condizioni di lavoro, compresi gli
aspetti dei licenziamenti e delle retribuzioni e laffiliazione alle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché alle
associazioni di categoria, vengano prese conformemente al principio della
parità di trattamento per motivi di razza e origine etnica. In
linea di principio, ciò avviene già in tutti gli Stati membri.
La direttiva rafforzerà quindi prescrizioni esistenti piuttosto
che introdurre disposizioni affatto nuove.
4. Definire
la prevedibile incidenza economica della proposta
Nel
campo delloccupazione, la legislazione che tutela gli individui
dalla discriminazione per motivi arbitrari ha tre effetti principali.
In primo luogo, essa contribuisce ad assicurare la partecipazione sociale
e a evitare lemarginazione, assicurando che le persone abbiano lopportunità
di realizzare le loro potenzialità in termini economici e siano
così in grado di provvedere a sé stesse e alle persone a
loro carico nel miglior modo e a ridurre la loro dipendenza dallo Stato.
In secondo luogo essa assicura che le imprese abbiano a disposizione lavoratori
qualificati al meglio, contribuendo così alla competitività
e al rafforzamento dellimpresa e alleconomia in senso lato.
In terzo luogo, essa impone ai datori di lavoro di giustificare le loro
decisioni in materia, ad esempio, di assunzioni, promozioni, accesso alla
formazione e altre condizioni lavorative.
Da
dati provenienti dagli Stati membri risulta che la disoccupazione tra
le comunità di razza e di origine etnica diversa varia secondo
un fattore di 2 - 3 volte rispetto alla media del mercato del lavoro nel
suo complesso.
La
discriminazione basata sulla razza o lorigine etnica - in particolare
laddove si tratta di una discriminazione cumulativa - può determinare
un circolo vizioso di svantaggio che spesso viene tramandato da una generazione
allaltra. Ad esempio, se le strutture educative, gli alloggi, i
servizi sanitari, le condizioni ambientali e le opportunità lavorative
di un gruppo particolare sono tutti carenti, la generazione successiva
crescerà meno preparata per affrontare le difficoltà che
la attendono e si vedrà costretta a lavori sottoqualificati, alloggi
carenti e condizioni sanitarie insoddisfacenti.
La
presente proposta, scoraggiando la discriminazione, determinerà
una maggiore partecipazione socioeconomica e una riduzione dellemarginazione
sociale. Ciò produrrà benefici diretti sulla crescita economica,
riducendo la spesa pubblica per la sicurezza sociale e lassistenza,
migliorando il potere dacquisto dei singoli nuclei familiari e promuovendo
la competitività delle imprese grazie al fatto che esse sono così
in grado di fare il miglior uso delle risorse disponibili sul mercato
del lavoro.
a) Quale
sarà limpatto
- sulloccupazione?
La
direttiva contribuirà alla promozione delloccupabilità
dei lavoratori di qualsiasi razza o origine etnica, come richiesto
dalla Strategia europea per loccupazione. Di conseguenza,
essa contribuirà al miglioramento della qualità
delloccupazione e, nel medio termine, potrebbe determinare
un aumento dei livelli occupazionali dovuto alla maggiore competitività
delle imprese.
- sugli
investimenti e sulla costituzione di nuove imprese?
La
direttiva alleggerirà le condizioni per la creazione di
imprese da parte delle persone di diversa razza e/o origine etnica;
- sulla
competitività delle imprese?
Come
si è visto precedentemente, la direttiva rafforzerà
la competitività delle imprese europee, assicurando che
esse abbiano a loro disposizione un bacino più ampio di
abilità e di risorse rispetto a quello attuale e che si
faccia uso di tali abilità senza distinzione di razza o
origine etnica.
b)
Si dovranno porre in atto nuove procedure amministrative?
Le
imprese dovranno essere in grado di giustificare le decisioni in materia
di assunzioni, promozioni, accesso alla formazione e altre condizioni
lavorative, in modo da dimostrare che esse non sono state prese sulla
base della razza o dellorigine etnica. Questo è già
una realtà in circa la metà degli Stati membri. È
nellinteresse delle imprese assicurare in una certa misura la
rendicontazione di tali decisioni, ove ciò non sia già
prassi corrente.
c)
Costi e benefici in termini quantitativi e/o qualitativi
Le
imprese si troveranno a dover sostenere nel breve termine dei costi
limitati sia per assicurare la formazione dei decisori allinterno
delle imprese sullattuazione del principio della parità
di trattamento, laddove ciò non sia già stato fatto,
sia per contestare i reclami in materia di discriminazione. Negli
Stati membri in cui non esistono ancora disposizioni equivalenti per
combattere la discriminazione razziale ed etnica, ladattamento
alle nuove disposizioni sarà agevolato dalla familiarità
che le imprese hanno col quadro comunitario per le pari opportunità
tra le donne e gli uomini che è in vigore da più di
ventanni.
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