IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998,
n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri,
nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della
citata legge 6 marzo 1998 n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie,
le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge
n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno
1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo
10, secondo comma. della Costituzione si applica. salvo che sia diversamente
disposto. ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi. di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea. se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della
legge 6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento
a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana
ovvero ad apolidi. il riferimento deve intendersi agli istituti previsti
dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie
e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni,
le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno
il valore di norme fondamentali di riforma economicosociale della
Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico,
di seguito denominato regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di
cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche
in mancanza del parere.
Art. 2 Diritti e doveri dello straniero
Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 2:
Legge 30 dicembre 1986. n. 943. art. 1
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia
e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione
di reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981,
n. 158 garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità
di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge.
6 Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti,
anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero,
quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e
nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che
vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con
le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza
e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi
e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti
di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento
dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale
ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente
e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status
di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità
di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è
comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Art. 3 Politiche migratorie
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 1
1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Statocittà
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente
della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere
in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con
i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia,
nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle
altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20.
I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso
di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione
delle quote e disciplinata in conformità con gli ultimi decreti
pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni
di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottare di concerto con il Ministro dell'interno si provvede all istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati
le, competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti
locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi
da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria
per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati
i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma
7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto e emanato anche in mancanza del parere.
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