CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO Art. 24 (Servizi di accoglienza alla frontiera) 1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio. 2. Le modalità per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidarietà sociale. 3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico. Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale) 1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate. 2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, dintesa con gli altri Ministri interessati. 3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a: a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c); b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26; c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dellinterno e di grazia e giustizia; d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati) 1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. 2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato: a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico; b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale; c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi. 3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati. 4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma; e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma. Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) 1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata: a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. 2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo; b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25; c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso; d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato. 3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento) 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico; c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.
DISCIPLINA DEL LAVORO Art. 29 (Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro) 1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. 2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. 3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). Art. 30 (Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) 1. Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lattività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allarticolo 29. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere: a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dellimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente; b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere; c) limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili; d) la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta lattività inerente al rapporto di lavoro; e) lindicazione delle modalità di alloggio. 3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati: a) il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lattività dimpresa; b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica. 4. Lautorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c). Art. 31 (Nulla osta della questura e visto dingresso) 1. Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso. 2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce allautorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3. 3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellinteressato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 4. Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico. 5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5. Art. 32 (Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) 1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione. 2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno, contenente: a) Paese dorigine; b) numero progressivo di presentazione della domanda; c) complete generalità; d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato; e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua; g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi; h) leventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. 3. I dati di cui al comma 2, nellordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. 4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 33 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste) 1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali. Art. 34 (Prestazione di garanzia) 1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3. 2. La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare: a) lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; b) la disponibilità di un alloggio idoneo; c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; d) il pagamento delle spese di rimpatrio. 3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione della domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito: a) immediatamente se lautorizzazione non è concessa; b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso; c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dellarticolo 36. 4. La prestazione relativa allalloggio può essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b). 5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando: a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo 52 e seguenti; b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3; c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. 6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. 7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione. Art. 35 (Autorizzazione allingresso per inserimento nel mercato del lavoro) 1. La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23, comma 4, del testo unico. 2. Lautorizzazione allingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia dellautorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. 3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Lautorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. 5. Nellambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello stesso testo unico. 6. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente regolamento. Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro) 1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dellarticolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura. 2. Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. 3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno è: a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato. 4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3. Art. 37 (Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. 2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. 3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36, commi 3 e 4. 4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento. Art. 38 (Accesso al lavoro stagionale) 1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico. 2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. 3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. 4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nellambito del periodo massimo previsto. 5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate. 6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31. 7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo. Art. 39 (Disposizioni relative al lavoro autonomo) 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono laccertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri. 2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno. 3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lattività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per lesercizio dellattività. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè lattestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso. 5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata allinteressato o al suo procuratore. 6. La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 7. Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico. Art. 40 (Casi particolari di ingresso per lavoro) 1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è rilasciata con losservanza delle modalità previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. Lautorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. 2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, lautorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. 3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31. 4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità. 5. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. 6. Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lautorizzazione è subordinata alla richiesta dellUniversità o dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per lespletamento delle relative attività . 7. Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato. 8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Lautorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. 9. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio. 10. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, lautorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori. 11. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui allarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria lautorizzazione al lavoro. I relativi visti dingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui allarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. 12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio. 13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata dallUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. 14. Per gli sportivi stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, lautorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. 15. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lautorizzazione al lavoro non è richiesta. 16. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, lautorizzazione al lavoro è rilasciata nellambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, lautorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per lItalia, lautorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente allingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro. 17. Lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. 18. Lautorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 5. Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) 1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unattività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono alliscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo testo unico.
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