CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) 1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla competente autorità giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 2. Lautorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici. Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) 1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato. Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza) 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato allinteressato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. 4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato. 5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. Art. 21 (Modalità del trattenimento) 1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro. 4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica. 6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento. 7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro. 8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico. 9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonché quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla. Art. 22 (Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza) 1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno. 3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro. 4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per lespletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorità consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno. Art. 23 (Attività di prima assistenza e soccorso) 1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
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