DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dellarticolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
SOMMARIO CAPO I - Disposizioni di carattere generale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto larticolo 87 della Costituzione; Visto larticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone lemanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico; Visto larticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udita la conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999; EMANA il seguente regolamento:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità) 1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono laccertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità. 2. Laccertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione) 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallautorità consolare italiana che ne attesta la conformità alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana. Art. 3 (Comunicazioni allo straniero) 1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto. 3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. 4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. Art. 4 (Comunicazioni allautorità consolare) 1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene: a) lindicazione dellautorità giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione; b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso; d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. 2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente. 3. Lobbligo di informazione allautorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore. 4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
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