Consiglio dei Ministri
«Iniziative urgenti di contrasto all’immigrazione clandestina»
(Decreto legge approvato il 28 marzo 2002)

Articolo 1
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 286/98

1. Il comma 8bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 286/98, è sostituito dai seguenti commi:
«8bis
. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 301bis, comma 3, del decreto dpr 43/1973, come modificato dall’articolo 1 della legge 92/2001.
8ter
. La distruzione può essere direttamente disposta dal presidente del consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria procedente.
8quater
. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8quinquies
. I beni acquisiti dallo stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8 sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati».
2. Ai commi 3 e 5 dell’articolo 301bis
del dpr 43/1973, e successive modificazioni, la parola «rottamazione» è sostituita con la parola «distruzione».

Articolo 2
Convalida di provvedimenti amministrativi

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo 286/98, inserire il seguente comma:
«5bis
. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore alla sua adozione all’ufficio del procuratore della repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il procuratore della repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo».

Articolo3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentata alle camere per la conversione in legge.