Consiglio dei Ministri
«Iniziative
urgenti di contrasto all’immigrazione clandestina»
(Decreto legge approvato il 28 marzo 2002)
Articolo 1
Modifiche all’articolo 12
del decreto legislativo 286/98
1. Il comma
8bis dell’articolo 12 del decreto legislativo
286/98, è sostituito dai seguenti commi:
«8bis.
Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le
disposizioni dell’articolo 301bis, comma 3, del
decreto dpr 43/1973, come modificato dall’articolo 1 della legge
92/2001.
8ter. La distruzione può essere
direttamente disposta dal presidente del consiglio dei ministri o dalla autorità
da lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria
procedente.
8quater. Con il provvedimento che
dispone la distruzione ai sensi del comma 8ter sono
altresì fissate le modalità di esecuzione.
8quinquies. I beni acquisiti dallo stato a seguito di provvedimento definitivo di
confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente
che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non
assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8 sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati».
2. Ai commi 3 e 5
dell’articolo 301bis del dpr 43/1973, e successive
modificazioni, la parola «rottamazione» è sostituita con la parola
«distruzione».
Articolo 2
Convalida di provvedimenti
amministrativi
1. Dopo il comma 5
dell’articolo 13 del decreto legislativo 286/98, inserire il seguente
comma:
«5bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore alla sua adozione
all’ufficio del procuratore della repubblica presso il tribunale
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l’accompagnamento alla frontiera. Il procuratore della repubblica, verificata la
sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive
alla comunicazione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo».
Articolo3
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentata alle camere per la conversione in legge.