MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 12 luglio 2000
Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il
loro ottenimento.
- IL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI
- di concerto con
- i Ministri dell'interno,
della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarieta' sociale
-
- Visto il decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
-
- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione del testo unico suddetto, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art.
5;
-
- Vista la legge 30 settembre 1993, n.
388, recante ratifica ed esecuzione:
- a) del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni, di seguito indicato: "Accordo di Schengen";
- b) dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato
accordo di Schengen, di seguito indicata: "Convenzione di applicazione",
con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia,
nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto
finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo
di adesione summenzionato;
- c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo
agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), tutti firmati
a Parigi il 27 novembre 1990;
-
- Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209,
recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica
il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita'
europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato "acquis"
di Schengen;
-
- Vista la direttiva del Ministero dell'interno
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
-
- Sentiti il Ministro per le politiche
comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed il Ministro della sanita';
-
- Considerato che l'articolo B del Protocollo
precitato prevede che l' "acquis" di Schengen, incluse le
decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi
firmatari degli Accordi di Schengen;
-
- Considerato quanto previsto dalla "Istruzione
consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari
di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen",
di seguito indicata: "I.C.C.", approvata dal comitato esecutivo
per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo
il 28 aprile 1999;
-
- Considerato che i cittadini dei Paesi
terzi di cui all'allegato n. 1, parte II dell'I.C.C., sono autorizzati
a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni,
solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;
-
- Considerato che:
- 1) i visti d'ingresso previsti dagli
articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti
Schengen uniformi", di seguito indicati: "V.S.U.", e
si dividono in:
- visti di "tipo A", per transito
aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali
degli aeroporti;
- visti di "tipo B", per transito,
con validita' massima di cinque giorni;
- visti di "tipo C", per soggiorni
di breve durata o di viaggio, con validita' massima di novanta giorni;
- 2) i visti suddetti possono essere limitati
nella validita' territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione
di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a "validita'
territoriale limitata", di seguito indicati: "V.T.L.";
- 3) i visti d'ingresso previsti dall'art.
18 della Convenzione di applicazione sono denominati "visti nazionali",
di seguito indicati:
- "V.N.", e che tali visti di
lunga durata, di "tipo D", hanno validita' superiore a novanta
giorni;
-
- Decreta:
-
- Art. 1.
- 1. Le tipologie dei visti corrispondenti
ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico,
familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro,
invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
-
- Art. 2.
- 1. Fatti salvi i controlli di sicurezza
richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa
il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni
per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
-
- Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 12 luglio 2000
-
- Il Ministro degli affari esteri Dini
- Il Ministro dell'interno Bianco
- Il Ministro della giustizia Fassino
- Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale Salvi
- Il Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
-
-
- Allegato A
-
- REQUISITI E CONDIZIONI
-
- 1. Visto per "adozione" (V.N.).
- Il visto per adozione consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato
presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del
provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla
competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, dispone
che la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso
ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato
a scopo di adozione (articoli 32 e 39, lettera h), della legge n. 184/1983,
come modificata dall'art. 3, della legge n. 476/1998). Il rilascio del
visto e' pertanto subordinato all'emanazione della prescritta autorizzazione.
- L'art. 8, comma 2, della predetta legge
richiama la normativa precedente per il perfezionamento di quelle procedure
di adozione avviate anteriormente all'entrata in vigore della legge
o anche in un momento successivo sino alla costituzione della Commissione
e alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati. In tali casi,
ai fini del rilascio del visto, occorrera' verificare la sussistenza
dei seguenti requisiti:
- a) dichiarazione di idoneita' all'adozione,
rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto
di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, sulla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori";
- b) provvedimento di adozione o di affidamento
pre-adottivo emesso dalla competente autorita' straniera in conformita'
alla legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformita' del provvedimento
alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorita' consolare
italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Il visto
per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno
di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari,
allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento
pre-adottivo emesso dalla competente autorita' straniera in conformita'
alla legislazione locale.
-
- 2. Visto per "affari" (V.S.U.).
- Il visto per affari consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che
intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti
o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento
di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono:
- a) la condizione di "operatore economico-commerciale"
del richiedente;
- b) la finalita' economico-commerciale
del viaggio per il quale e' richiesto il visto;
- c) l'esistenza e l'effettiva attivita'
svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano
il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
- d) adeguati mezzi economici di sostentamento,
ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno
con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
- Il visto per affari puo' essere rilasciato
anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro,
il richiedente.
-
- 3. Visto per "cure mediche"
(V.S.U. o V.N.).
- Il visto per cure mediche consente l'ingresso,
al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,
allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici
presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dall'art. 36, comma 1, del testo unico n. 286/1998
e dall'art. 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- Il visto viene altresi' rilasciato, secondo
le modalita' previste dall'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, nell'ambito dei Programmi umanitari di
cui all'art. 36, comma 2, del testo unico n. 286/1998.
- Il visto per cure mediche potra' essere
rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero
infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva
di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 4. Visto "diplomatico" per
accreditamento o notifica (V.N.).
- Il visto diplomatico per accreditamento
o notifica consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di
lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto
diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
- Il visto diplomatico e' rilasciato anche
agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del
titolare.
- Le richieste di visto dovranno essere
avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione
del visto sara' sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato
dal servizio del cerimoniale del MAE.
-
- 5. Visto per "familiare al seguito"
(V.N.).
- Il visto per familiare al seguito consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato
o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia
al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione
europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, o al seguito di un familiare straniero di cittadinanza diversa
da quelle predette, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 e
5 del testo unico n. 286/1998:
- a) allo straniero che desideri entrare
in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia,
cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, puo' essere concesso
un visto per "familiare al seguito", secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965, modificato dai
decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo
unico n. 286/1998;
- b) allo straniero che intenda entrare
in Italia al seguito di un familiare straniero, cittadino di Paesi diversi
da quelli indicati nel punto a), titolare di carta di soggiorno, o di
visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un
anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per
motivi religiosi, puo' essere concesso un visto per "familiare
al seguito", alle condizioni di cui all'art. 29, comma 4, del testo
unico n. 286/1998.
- I requisiti per l'ottenimento del visto
sono previsti dal comma 7, dell'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
-
- 6. Visto per "gara sportiva"
(V.S.U.).
- Il visto per gara sportiva consente l'ingresso,
ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che
intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni
sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, agli
allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici od accompagnatori.
- Per la partecipazione a gare professionistiche
o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito
di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, e' necessaria
una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva
italiana che confermi la notorieta' della competizione e la partecipazione
dell'atleta o del gruppo sportivo.
- Quanto ai singoli componenti la squadra
o il gruppo, la rappresentanza fara' affidamento sulle liste ufficiali
di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli
enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno
dei componenti stessi.
- I mezzi di sussistenza richiesti non
devono essere inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno
con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 7. Visto per "inserimento nel mercato
del lavoro" (V.N.).
- Il visto per inserimento nel mercato
del lavoro consente l'ingresso in territorio italiano, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero in favore del quale
sia stata accettata la garanzia per l'accesso al lavoro, secondo quanto
previsto dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 23, del testo unico n.
- 286/1998.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999.
- Lo stesso visto e' rilasciato altresi'
agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art.
23 del testo unico n. 286/1998, per i quali non e' prevista l'autorizzazione
sopracitata. I requisiti e le condizioni, per tali casi, sono indicati
dai comma 5 e 6, dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 e dalla direttiva del Ministero dell'interno di cui al comma
3 dell'art. 4 del testo unico n. 286/1998, in particolare dagli articoli
2 e 4 della Direttiva stessa.
-
- 8. Visto per "invito" (V.S.U.).
- Il visto per invito consente l'ingresso,
al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da
enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale
ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico
o scientifico-culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente
invitante.
- Il visto verra' parimenti rilasciato
allo straniero convocato o invitato dall'autorita' giudiziaria italiana,
per la durata indicata dalla stessa autorita'.
-
- 9. Visto per "lavoro autonomo"
(V.S.U. o V.N.).
- Il visto per lavoro autonomo consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata,
a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare
un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato,
ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.
- Per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b),
c) e d) del testo unico n. 286/1998, e' richiesta l'autorizzazione al
lavoro.
- In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare
deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.
-
- I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:
- 1) per le attivita' in cui ricorrano
le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente
della Repubblica n.
- 394/1999, la dichiarazione ivi richiesta
e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia
di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli
ordini professionali;
- 2) per le attivita' iscrivibili nel registro
delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa
all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma
3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalla Camera
di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite
alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione
del mercato.
- Tale attestazione e' resa altresi' dai
competenti ordini professionali, per le attivita' soggette ad iscrizione
negli ordini stessi.
- Per quelle attivita' autonome che non
trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano
svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attivita',
o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attivita'
di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa),
e per le quali pertanto non e' individuabile l'Amministrazione competente
a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai comma 1 e 3,
dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
gli stranieri devono essere in possesso di:
- a) un idoneo contratto corredato, nel
caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione
nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione
analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente;
- b) copia di una formale dichiarazione
di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente
italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che
in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto
di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del committente,
con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato
presso il registro delle imprese, nel caso di societa' di capitali,
o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di societa' di persone
o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui
risulti che l'entita' dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire
il compenso di cui al punto c).
- Per tali attivita', la documentazione
sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.
- Nei casi di lavoro autonomo da svolgere
in qualita' di socio e/o amministratore in societa' e cooperative gia'
in attivita', non e' richiesta alcuna attestazione circa i parametri
finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in luogo
dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto
che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
- e) certificato di iscrizione della societa'
nel registro delle imprese;
- f) copia di una formale dichiarazione
di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale
rappresentante della societa' o della cooperativa alla competente Direzione
provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si
indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato
alcun rapporto di lavoro subordinato;
- g) una dichiarazione del rappresentante
legale della societa' che assicuri per il socio prestatore d'opera o
per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
- h) copia dell'ultimo bilancio depositato
presso il Registro delle imprese, nel caso di societa' di capitali,
o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di societa' di persone,
da cui risulti che l'entita' dei proventi derivanti dall'attivita' sociale
e' sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
- 3) conformemente a quanto previsto dal
comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva,
sopra indicate devono essere presentate alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
- 4) le dichiarazioni e le attestazioni
- o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al nulla
osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei comma
5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6,
dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
- 5) ai fini dell'accertamento da parte
della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal
comma 3, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto
segue:
- a) in tutti i casi, lo straniero deve
dimostrare il requisito della disponibilita' di un alloggio idoneo,
mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile,
mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di
una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti
di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
- b) il requisito reddituale minimo previsto
dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e' soddisfatto
in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in
presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).
-
- II. Per cio' che concerne l'attivita'
lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art.
40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e' applicabile
anche agli stranieri che intendano svolgere attivita' autonoma presso
societa' sportive non professionistiche, diverse da quelle previste
dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
-
- III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo
nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono:
- a) copia dell'atto contrattuale di lavoro
autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza
di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca
al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai
contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche
simili;
- b) copia di una formale dichiarazione
di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente
o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale
del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che
in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto
di lavoro subordinato;
- c) idonea certificazione professionale,
rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese
di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata
dalla competente autorita' consolare italiana che attesti la legittimazione
dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non
esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie
interessate, la certificazione in parola puo' essere sostituita dal
curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video
o audio, articoli di stampa;
- d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso
della questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia
a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
su esibizione del contratto di lavoro;
- e) disponibilita' di un'idonea sistemazione
alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi
degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo
di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla
controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del
richiedente il visto un alloggio idoneo.
- Per artisti di chiara fama od alta e
nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati
da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private
o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tourne'e dei lavoratori
in questione, sara' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale
o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
- I visti d'ingresso per lavoro autonomo
nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono
rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo
unico n. 286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere
informati dell'impossibilita' di svolgere la loro attivita' per committente
diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato e dell'impossibilita'
di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
-
- 10. Visto per "lavoro subordinato"
(V.S.U. o V.N.).
- Il visto per lavoro subordinato consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo
determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia
a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico n.
286/1998 e dagli articoli 29, 30, 31, 38 e 40 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti
dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica stesso
per l'esercizio di attivita' professionali.
- I requisiti e le condizioni di rilascio
del visto per "lavoro subordinato" stabiliti dall'art. 27,
comma 1, lettera p), del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 40, comma
14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbono
intendersi applicabili anche agli stranieri destinati a svolgere attivita'
sportiva presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste
dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.
- Per gli stranieri dipendenti da societa'
estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento
di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986,
n. 856, il visto e' rilasciato dietro formale e documentata richiesta
delle societa' stesse.
- Per i marittimi stranieri destinati all'imbarco
su navi di bandiera italiana, iscritte nel registro internazionale di
cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il visto e' rilasciato dietro
richiesta dell'armatore o suo agente delegato, corredata dall'iscrizione
della nave nel registro internazionale e dalla relativa tabella d'armamento.
La validita' del visto sara' corrispondente alla durata prevista dell'imbarco,
che risultera' dal contratto di arruolamento, se gia' perfezionato,
o da una dichiarazione dello stesso armatore. Tale procedura potra'
essere attivata in anticipo, anche via telefax, ed il visto potra' essere
rilasciato prescindendo dalla residenza in loco del marittimo interessato.
- Per cio' che riguarda i marittimi stranieri
che intendano imbarcare o sbarcare da navi di bandiera straniera presso
porti italiani, e' previsto il rilascio di visti di transito (successivo
punto 18).
-
- 11. Visto per "missione" (V.S.U.
o V.N.).
- Il visto per missione consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata ma a tempo
determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione
politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio
italiano.
- Hanno accesso a tale categoria di visto
gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di
pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali,
inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati
cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi
del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni
tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.
- Analogo visto per missione puo' essere
rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente
del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.
-
- 12. Visto per "motivi religiosi"
(V.S.U. o V.N.).
- Il visto per motivi religiosi consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi
stranieri, intesi come coloro che abbiano gia' ricevuto ordinazione
sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti
appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto
dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni
di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono:
- a) l'effettiva condizione di "religioso";
- b) documentate garanzie circa il carattere
religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del
soggiorno in Italia.
- c) nei casi in cui le spese di soggiorno
dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato
deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma
3, del testo unico n. 286/1998.
-
- 13. Visto di "reingresso" (V.N.).
- Il visto di reingresso consente l'entrata
nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno
di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri
titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente
sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
-
- 14. Visto per "residenza elettiva"
(V.N.).
- Il visto per residenza elettiva consente
l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda
stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente,
senza esercitare alcuna attivita' lavorativa.
- A tal fine, lo straniero dovra' fornire
adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione
da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di
cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro. Tali
risorse dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni,
vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita'
di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro subordinato.
- Al coniuge convivente, ai figli minori,
ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi
a carico del titolare di visto, potra' essere rilasciato analogo visto
solo a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano adeguate.
-
- 15. Visto per "ricongiungimento
familiare" (V.N.).
- Il visto per ricongiungimento familiare
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata,
a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti
alle categorie di seguito specificate, che intendano riacquistare la
loro unione familiare con cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione
europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico
europeo, o con stranieri di cittadinanza diversa da quelle predette,
residenti o regolarmente soggiornanti in Italia, secondo quanto previsto
dall'art. 28 del testo unico n. 286/1998:
- a) il visto puo' essere rilasciato allo
straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia,
cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, qualora ricorrano
le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1656/1965,
modificato dai decreti legislativi n. 470/1992 e n. 358/1999, e dall'art.
29 del testo unico n. 286/1998.
- Il visto per ricongiungimento familiare
sara' rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni
da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo
adottato in tal senso dall'Autorita' giudiziaria italiana competente;
- b) Il visto e' altresi' rilasciato allo
straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino di Paesi
diversi da quelli indicati nel punto a), regolarmente soggiornante in
Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per asilo, per studio o per motivi religiosi.
- Il visto e' rilasciato alle categorie
di familiari di cui ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico n.
286/1998.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dall'art. 29, commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo
unico n. 286/1998 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- La condizione di familiare a carico prevista
dall'art. 29, comma 1, lettere c) e d) del testo unico n. 286/1998 deve
essere idoneamente documentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare
competente al rilascio del visto.
- Il nullaosta al ricongiungimento previsto
dall'art. 29, comma 7 del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato,
ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio
da parte della questura competente.
-
- 16. Visto per "studio" (V.S.U.
o V.N.).
- Il visto per studio consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo
determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai
sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione
professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero
allo straniero che sia chiamato a svolgere attivita' culturali e di
ricerca.
- Il visto per studio e' altresi' rilasciato,
per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni
previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono:
- a) documentate garanzie circa il corso
di studio, formazione professionale o attivita' culturale da svolgere;
- b) adeguate garanzie circa i mezzi di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno
con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;
- c) polizza assicurativa per cure mediche
e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
il suo Paese;
- d) eta' maggiore di anni 14.
- Per quanto concerne le attivita' di studio
che comportano l'esercizio di attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo
riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale
da parte del Ministero della sanita'.
-
- 17. Visto per "transito aeroportuale"
(V.T.L.).
- Il visto per transito aeroportuale consente
al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato
3 della ICC), di accedere alla zona internazionale di transito di un
aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali,
senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato
il visto. L'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale
di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli
aeroporti (ICC, I, 2.1.1).
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono:
- a) valido passaporto od equivalente documento
di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo
di destinazione finale;
- b) biglietto aereo o prenotazione.
-
- 18. Visto per "transito" (V.S.U.).
- Il visto per transito consente ad un
cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti
nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo (ICC,
I, 2.1.2), ed e' concesso a condizione che allo stesso sia garantito
l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba
ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti
contraenti (ICC, V, 2.1).
- La concessione del visto e' sempre subordinata
alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il
rilascio di un visto di breve durata per "turismo". Ulteriore
requisito e' il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del
visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
- Il visto per transito e' altresi' rilasciato
ai marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere,
presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.
-
- 19. Visto per "trasporto" (V.S.U.).
- Il visto per trasporto consente l'ingresso,
ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda
recarsi in Italia per brevi periodi per svolgere attivita' professionale
connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre
che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati).
- I requisiti e le condizioni previsti
per l'ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante
la condizione professionale dei richiedenti, e da quella inerente l'attivita'
da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
-
- 20. Visto per "turismo" (V.S.U.).
- Il visto per turismo consente l'ingresso,
per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen
al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto, fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione consolare comune
di Schengen, parte III, punto 3, e parte V, punto 1, sono:
- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento,
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno
(o prenotazione) ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera, dichiarazione di ospitalita', ecc.).
- Nel caso d'invito da parte di cittadino
italiano o straniero regolarmente residente, dovra' essere esibita una
"dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la
sua disponibilita' ad offrire ospitalita' in Italia al richiedente il
visto. Laddove quest'ultimo non disponga autonomamente dei mezzi di
sussistenza previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998, tale "dichiarazione
d'invito" dovra' essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento
bancario effettuato presso una banca operante in Italia da colui che
invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per
l'importo indicato dalla Direttiva predetta.
- Per i minori di eta' che partecipino
a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati
dal "Comitato per la tutela dei minori stranieri", (art. 33
del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari:
- a) l'assenso all'espatrio da parte di
chi eserciti la potesta' genitoriale o da parte del tutore;
- b) l'autorizzazione scritta dello stesso
Comitato.
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- 21. Visto per "vacanze-lavoro"
(V.N.).
- Il visto per vacanze-lavoro consente
l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi
con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia,
ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico n. 286/1998,
e dell'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- La durata massima del visto e' di un
anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte
dall'art. 40, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia,
tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli
articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo
unico n. 286/1998.
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