CAPO
I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo
1: Cooperazione con Stati stranieri
Articolo
2: Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
Articolo
3: Politiche migratorie
Articolo
4: Ingresso nel territorio dello Stato
Articolo
5: Permesso di soggiorno
Articolo
6: Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Articolo
7: Facoltà inerenti il soggiorno
Articolo
8: Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell’ospitante e del datore di lavoro
Articolo
9: Carta di soggiorno
Articolo
10: Coordinamento dei controlli di frontiera
Articolo
11: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Articolo
12: Espulsione amministrativa
Articolo
13: Esecuzione dell’espulsione
Articolo
14: Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione
Articolo
15: Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione
Articolo
16: Determinazione dei flussi di ingresso
Articolo
17: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
e lavoro autonomo
Articolo
18: Titoli di prelazione
Articolo
19: Lavoro stagionale
Articolo
20: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Articolo
21: Attività sportive
Articolo
22: Ricongiungimento familiare
Articolo
23: Accesso ai corsi delle università
Articolo
24: Centri di accoglienza e accesso all’abitazione
Articolo
25: Aggiornamenti normativi
Articolo
26: Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso
e sul soggiorno dello straniero
CAPO
II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo
27: Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo
Articolo
28: Procedura semplificata
Articolo
29: Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
CAPO
III: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo
30: Norme transitorie e finali
Articolo
31: Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo
Articolo
32: Norma finanziaria
Capo
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo
1
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1. Al fine di
favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono aggiunte le seguenti:
"delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all’articolo
65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole "a favore
delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;".
2. Nella elaborazione
dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti
all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata
dai Paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali
operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè
in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
Articolo
2
(Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:
"Articolo 2-bis.
- (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito
il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del presente decreto, di seguito denominato "Comitato".
2. Il
Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati
in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per
l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto
dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno,
della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento
delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
Articolo
3
(Politiche
migratorie)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato
di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente
a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure
di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo
20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono
essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l’anno precedente.".
Articolo
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto
di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto l’autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quanto
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione
falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità
di frontiera".
Articolo
5
(Permesso
di soggiorno)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono
inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
b) al
comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono aggiunte le seguenti: "non rilasciati per motivi di lavoro";
c) al
comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due
anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale
di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla
base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo
26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere
validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2
e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,
ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche
in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione.
3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29,
la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due
anni.";
e) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il
rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima
della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi,
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio
e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.";
f) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata
con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno.";
g) dopo
il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis.
Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale".
Articolo
6
(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo
5 è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis.
- (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto
di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore
di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea
o apolide, contiene:
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione
alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;
b) l’impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non
costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1.
3. Il
contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di
lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.".
Articolo
7
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
6, comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite
le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26,".
Articolo
8
(Sanzioni
per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante
e del datore di lavoro)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 160 a 1100 euro".
Articolo
9
(Carta
di soggiorno)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sei anni".
Articolo
10
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie
per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima
e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee
competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo
di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993,
n. 388".
Articolo
11
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo
12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona.";
b) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso
di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa
pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o
più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
c) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il
fatto riguarda l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato
di cinque o più persone;
b) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per
procurare l’ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante.
3-ter.
Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica
la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98 del codice penale, concorrenti per le aggravanti di cui ai commi
3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultate dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies.
All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dell'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3 –ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286",".
d) dopo
il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale
o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di
ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le
navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate a concorrere
alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies.
Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè
quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali
in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze
e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo."
Articolo
12
(Espulsione
amministrativa)
1. All’articolo
13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L’espulsione
è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima
di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di persone
concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi,
e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica
la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto
il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa
della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare
la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo,
ai sensi dell’articolo 14.";
b) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con
lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione
dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato
per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice
di procedura penale.
3-sexies.
Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda
per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo
12 del presente decreto.";
c) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L’espulsione
è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5.";
d) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei
confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più
di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi
il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione
del provvedimento.";
e) il
comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso
il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso
al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale
in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè
ove necessario, da un interprete.";
f) i
commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In
caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei
mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera.
13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale.
13-ter.
Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito
l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di
cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo.";
h) il
comma 14 è sostituito dal seguente:
"14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore
a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Articolo
13
(Esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La
convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare
il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice.";
b) dopo
il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini
di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento,
il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis, è punito con l’arresto da sei mesi
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater.
Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel
territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione
di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni
di euro per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Articolo
14
(Ulteriori
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All’articolo
15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti
di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello
straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia
cautelare o di detenzione".
2. La rubrica
dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 286
del 1998 è sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura
di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo
15
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo
16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Articolo 16.
- (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare
la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate
nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire
la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione
di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma
4.
3. L’espulsione
di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore
nel massimo a due anni.
4. Se
lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei
confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova
in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che
deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente
a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni
degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine
di venti giorni.
7. L’esecuzione
del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino
a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La
pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia
rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della
pena".
Articolo
16
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1. All’articolo
21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire
le quote i decreti possono prevedere restrizioni numeriche all’ingresso
di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al
comma 1, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti:
"ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, nonchè";
c) dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali d’utenza, elaborati
dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio".
Articolo
17
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo
22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Articolo 22.
- (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) –
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio
territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione,
responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione
della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale
l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta
nominativa di nullaosta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello
stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza;
d) dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro.
3. Nei
casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo
sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui
ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro
per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica
agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet
o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi
previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro
trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore
di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai
sensi del comma 5.
5. Lo
sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione
che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3,
comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta
al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli
uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto
di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso,
lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione
che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno
che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in
copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il
datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa sanzione
amministrativa da 500 a 2500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione
della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo
quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato
di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le
questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica,
a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo
sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo
3, comma 4.
11. La
perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri
per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di l’ammenda
di 2500 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo
quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva
i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza
di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni
e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi.
Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma
del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All’articolo
26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 5, previsti dall’articolo 5, comma 3-quater,
per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo
18
(Titoli
di prelazione)
1. L’articolo
23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Articolo 23.
- (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione
con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività
di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dello Stato;
b) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dei Paesi di origine;
c) allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi di origine.
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma
1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si
riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione del presente decreto.
4. Il
regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito
i corsi di cui al comma 1".
Articolo
19
(Lavoro
stagionale)
1. L’articolo
24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
è sostituito dal seguente:
"Articolo 24.
- (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo
22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata
al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo
sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla
data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione
al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di
nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori
di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il
lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza
alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre,
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le
commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il
datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato
o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12".
Articolo
20
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Articolo
21
(Attività
sportive)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti
i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali,
è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico
o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera
da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare
la tutela dei vivai giovanili".
Articolo
22
(Ricongiungimento
familiare)
1. All’articolo
29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1:
1) dopo la lettera
b) è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni
a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale";
2) alla lettera
c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non
abbiano altri figli nerl Paese di origine o di provenienza";
3) la lettera
d) è abrogata;
b) i
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti
di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente
per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti
presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui
al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero
un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia
degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo
23
(Accesso
ai corsi delle università)
1. Il comma
5, dell’articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque
consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari
dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio".
Articolo
24
(Centri
di accoglienza e accesso all’abitazione)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti
in materia".
c). Il
comma 5 è abrogato;
d). Il
comma 6 è sostituito dal seguente:
‘‘6. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti
in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle
agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Articolo
25
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano,
le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e
le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: ‘‘il tribunale
in composizione monocratica.".
2. All’articolo
25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi
di cui al comma 1, lettera a, si applicano le disposizioni dell’articolo
22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All’articolo
26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla
fine del comma sono soppresse.
Articolo
26
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno
dello straniero)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo
30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia
nata prole".
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Articolo
27
(Permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L’ultimo
periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli
1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura
di riconoscimento".
Articolo
28
(Procedura
semplificata)
1. Al decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo
l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis.
- (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può
essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità,
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il
trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il
trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a),
b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a),
è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.
Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito
l’accesso ai rappresentanti dell’Acnur. L’accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
4. Per
il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano
le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea
e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito
l’accesso ai rappresentanti dell’Acnur. L’accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo
scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo
fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1-ter.
- (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita
la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi
da 2 a 6.
2. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’articolo
1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata
dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove
già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice
unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta
giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento
non autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma
4, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo
Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove
i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L’eventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere
al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio
nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del
ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater.
- (Commissioni territoriali) – 1. Presso gli Uffici territoriali
del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate
con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario
della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia
di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente
della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre
di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione
dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Entro
due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro
trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro
i successivi tre giorni.
3. Durante lo
svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali
si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato.
Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all’informazione
sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo
2, comma 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Avverso
le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell’articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies.
- (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale" nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli
affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario
della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante
del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La
Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti
delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre
che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
3. Con
il regolamento di cui, all’articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale
e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies.
- (Contributi) – 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti
asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso
i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato
o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento
di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
2. Per la costruzione
di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 25,31 milioni di euro per l’anno 2003.
Articolo
29
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
in periodo precedente il 1º gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi
antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza
diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio
territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia
di cui al periodo precedente è limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
2. La dichiarazione
di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le
generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza
in Italia;
b) l’indicazione
delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali o di interessi;
b) copia
di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di
cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo
5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Nei venti
giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente
per territorio, verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della
dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un
permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi
periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei
lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste
dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste
nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto
determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.
6. I datori
di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per
le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1º gennaio
2002, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto
i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonché le modalità
per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva
del lavoratore interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme
e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d’opera extracomunitari nei confronti dei quali
sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta
una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia
o in uno dei paesi dell’Unione Europea per uno dei delitti indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni
del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all’espulsione
dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
8. Chiunque
presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine
di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi
di reclusione.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Articolo
30
(Norme
transitorie e finali)
1. Entro sei
mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro
mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul
diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare
l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie,
tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo
o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il
regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dall’articolo 25, è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto; fino a tale
data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento
di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri
di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del
Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo
2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco,
in particolari situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri
non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo
31
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione ed asilo)
1. Al Comitato
parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza
circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli
accordi internazionali e della restante legislazione in materia
di immigrazione. Su tali materie il Governo presenta annualmente
al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle
Camere sulla propria attività".
Articolo
32
(Norma
finanziaria)
1. Dall’applicazione
degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19 e 30 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere
derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera
c), 13 e 28, valutato in 18,36 milioni di euro per l’anno 2002,
115, 14 milioni di euro per l’anno 2003, 110,07 milioni di euro
per l’anno 2004 e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’Unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo ministero.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.