VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dellinterno dei mezzi di sussistenza per lingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente articolo 3, comma 1; VISTO il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, di seguito denominato regolamento; VISTO il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dellarticolo 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per lingresso e il soggiorno degli stranieri; VISTO il Regolamento (CE) n.2866/98 del Consiglio dellUnione Europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra leuro e le monete degli Stati membri che adottano leuro;
EMANA la seguente direttiva: Art.1.
Art.2
Art.3
Art.4 1.I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e lingresso nel territorio nazionale ai sensi dellarticolo 23, comma 4, del Testo Unico sono determinati da:
Art.5
Art.6 1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal Testo Unico e dal Regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente articolo 3. 2. Restano ferme forme più favorevoli di modalità di ingresso stabilite in virtù di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti cureranno lapplicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1 Marzo 2000 Il Ministro Bianco
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Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per lingresso nel territorio nazionale per turismo.
CLASSI DI DURATA DEL VIAGGIO |
NUMERO DEI PARTECIPANTI AL VIAGGIO |
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UN PARTECIPANTE |
DUE O PIU PARTECIPANTI |
|||
LIRE |
EURO |
LIRE |
EURO |
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DA 1 A 5 GIORNI QUOTA FISSA COMPLESSIVA |
522.000 |
269,60 |
414.000 |
212,81 |
DA 6 A 10 GIORNI QUOTA A PERSONA GIORNALIERA |
87.000 |
44,93 |
51.000 |
26,33 |
DA 11 GIORNI A 20 GIORNI |
||||
QUOTA FISSA |
100.000 |
51,64 |
50.000 |
25,82 |
QUOTA GIORNALIERA A PERSONA |
71.000 |
36,67 |
43.000 |
22,21 |
OLTRE I 20 GIORNI |
||||
QUOTA FISSA |
400.000 |
206,58 |
230.000 |
118,79 |
QUOTA GIORNALIERA A PERSONA |
54.000 |
27,89 |
33.000 |
17,04 |