Circolare
del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera
e postale - 9 Aprile 2001
N. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV
OGGETTO: Minori
stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età, rilasciato
ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.
Di
seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso,
con la quale sono state date indicazioni in ordine al rilascio del permesso
di soggiorno di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori
precisazioni anche alla luce di intese intercorse con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.
Lo
status
di minore non accompagnato comporta prioritariamente l'accertamento
della identità del soggetto in questione da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze
diplomatico-consolari del Paese di origine del minore
(art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n.535).
Qualora,
sulla base delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione
di minore non accompagnato, le SS.LL. rilasceranno un permesso di soggiorno
per minore età secondo le indicazioni già fornite nella richiamata
nota segnalando il caso al Comitato per i Minori Stranieri.
lI
predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la
nomina di un tutore provvisorio ai sensi degli artt.343 e ss. del Codice
Civile, provvederà, entro sessanta giorni:
a)
a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato (art
2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99);
b)
ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio
assistito (art.2, comma 2, 1ettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver
sentito il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali
a carico del minore, tali da impedirne il rimpatrio.
Nel
caso in cui le indagini per il rintraccio dei familiari risultassero
positive, il minore sarà rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero,
qualora non fossero stati rintracciati parenti, alle autorità del Paese
d'origine.
Nell'ipotesi
in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in
ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale
spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver
esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà
formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti
per l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83,
informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti.
In
tali circostanze le SS.LL. potranno procedere alla modifica, a richiesta
dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per ''minore
età" in uno per "affidamento", previa esibizione del provvedimento
di convalida della competente autorità giudiziaria.
A
tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento,
che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore
non accompagnato l’accesso allo studio e ad attività formative e, ove
sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia
di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere,
al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo
(art.32 del D.L.vo 286/98).
Nel
confidare nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si
resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che
la disciplina di cui sopra è applicabile anche ai casi di minori già
presenti sul territorio.
Il
Direttore Centrale
Pansa