OGGETTO: misure di accompagnamento al decreto ministeriale del 4 febbraio 2002. Al fine di accelerare le procedure relative ai 33.000 ingressi per lavoratori stagionali non comunitari, per lanno 2002, previsti dal decreto ministeriale del 04/02/2002 e per attuare meccanismi che assicurino la certezza del rientro dei suddetti lavoratori alla scadenza del permesso di soggiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Ministero dellInterno, ha individuato alcune misure di accompagnamento (vedi allegato) al suddetto decreto. In particolare sono stati individuati strumenti di semplificazione amministrativa e modalità di trasferimento dei dati che conferiscono alle Direzioni Provinciali del Lavoro un ruolo decisivo nella gestione delle suddette misure di accompagnamento. A tal fine si dispone quanto segue. Le Direzioni Provinciali, nel ricevere la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, devono: 1) assicurare completa attuazione allistituto dellautocertificazione (di cui al TU n.445 del 2000 sulla documentazione amministrativa); 2) accettare leventuale lista, su supporto informatico, contenente i nominativi dei lavoratori richiesti presentata in duplice copia dalle associazioni dei datori di lavoro o dai singoli imprenditori; 3) trasmettere immediatamente (prima della verifica della documentazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni) uno delle due liste su supporto informatico alla Questura territorialmente competente per il rilascio del nulla osta provvisorio, per consentire lesame in parallelo delle richieste di autorizzazione al lavoro e di nulla osta provvisorio. Al momento del rilascio delle autorizzazioni al lavoro stagionale, le Direzioni Provinciali devono consegnare alle associazioni dei datori di lavoro o ai singoli imprenditori anche le relative liste su supporto informatico integrate con lindicazione delle autorizzazioni concesse. Le liste di cui sopra, aggiornate con i dati relativi ai nulla osta provvisori concessi dalla Questura, sono riconsegnate (a cura delle associazioni dei datori di lavoro o dei singoli imprenditori) alle Direzioni Provinciali che provvedono ad inoltrarle per via telematica al sistema informativo centrale della Direzione Generale per limpiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali.
firmato
IL DIRETTORE GENERALE Allegato
1 Allegato 2 |