Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali
Prot. n. 797 - 13 marzo 2002 CIRCOLARE N. 15/2002 Allegati n. 1
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Roma, 13 marzo 2002 Alle
Direzioni Regionali
del Lavoro Direzioni Provinciali del Lavoro Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Regione Autonoma Friuli V.G. Regione Siciliana e,
p.c. Ministero
degli Affari Esteri Ministero
dellInterno INPSDirezione Generale Roma
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OGGETTO: determinazione per lanno 2002 di unulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo. Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lallegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.3.2002, con il quale è stata fissata, per lanno 2002, unulteriore quota di 6.400 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, nonché una quota massima di 3.000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, proveniente da qualsiasi paese non comunitario. Il decreto ha previsto una ripartizione di 6.400 lavoratori stagionali fra le Regioni del Centro Sud, come da prospetto allegato; ha stabilito altresì che le quote di lavoratori stagionali non comunitari di cui al decreto stesso, nonché quelle indicate dal decreto 4.2.2002, riguardano:
Ai fini dellimmediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue. Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire lavvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni. In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data della presente, è consentita lacquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nellanno 2001. Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione. Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, è da considerare valida la documentazione presentata prima delladozione del d.m. in oggetto. Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nellambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dellesaurimento della quota massima sopraindicata. Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa. Infine, si precisa che devono essere applicate anche le disposizioni contenute nella circolare n. 12 del 2002 relative alla semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri stagionali ed alla certificazione della loro uscita. Il decreto ministeriale 12.3.2002 ha, inoltre, previsto lingresso in Italia, su tutto il territorio nazionale, per lanno 2002, di una quota massima di 3.000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionale proveniente da qualsiasi paese non comunitario.
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