LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI ATTUALMENTE IN VIGORE (GIUGNO 2000),

SUL TEMA "SANITA’ E IMMIGRAZIONE"

 

 

se l'immigrato che richiede una prestazione sanitaria non è in possesso del tesserino di

iscrizione al SSN, possono verificarsi 3 situazioni:

 

 

1 Immigrati regolari:

 

tutti iscrivibili al SSN, come il cittadino italiano (D.Lgs. 286/98, art.34 comma 1)

[Documenti necessari: permesso di soggiorno

codice fiscale

passaporto

certificato di residenza o autocertificazione di effettiva dimora].

 

 

2 Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione (3/98):

 

tutti temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).

[Documenti necessari: cedolino della questura

codice fiscale

passaporto

autocertificazione di effettiva dimora].

Nei casi 1 e 2 la prestazione sanitaria va comunque fornita,(Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag. 6), salvo poi richiedere la formalizzazione dell'iscrizione al SSN (se possibile con la collaborazione degli assistenti sociali dell'Ente).

 

 

3 Immigrati irregolari:

MINORI (0-14 anni): visite di base c/o pediatra di base, ambulatori ospedalieri o di ASL, o consultori: senza ticket (L 176/91,richiamata all’art.35 D Lgs.286/98 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14);

per tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano.

[ non è richiesta la dichiarazione di indigenza sempre per la legge suddetta, ma verrà comunque assegnato un codice STP: in pratica sarà da compilare solo l'intestazione e la parte finale, riservata all'Ente, della dichiarazione di indigenza].

Previa dichiarazione di indigenza (Decr.Pres.Rep. 394/99 art.43

comma 4,), (vedi modello 1: allegato, da rilasciare in copia all'immigrato):

 

 

URGENZE (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n°5 24-3-2000, pag.14 ;

 

 

GRAVIDE (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

 

 

ANZIANI (> di 64 anni) (visite e ricoveri): esonero anche dal ticket per Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

 

 

MALATTIE ESSENZIALI:

- visite di base: (ad accesso diretto, senza appuntamento) presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, per DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n° 5, 24-3-2000, pag.14.

Tali prestazioni di base saranno fornite senza ticket per D.Lgs.286/98, art. 35, comma 4 e

Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14;

- visite specialistiche: da eseguirsi su richiesta del medico di base (al momento, e solo fino all’apertura degli ambulatori di base istituiti dalla Regione, è da ritenersi valida anche la richiesta di medici del volontariato);

ticket come per il cittadino italiano.

- ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico specialista;

esonero anche dal ticket per D.Lgs 286/98, art 35, comma 3-4;

[Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) ."]

 

 

MALATTIE INFETTIVE E CRONICHE: (come da elenco contenuto nel D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329), esonero anche dal ticket per le prestazioni della specialità inerente (per il D.M. sanità 28 maggio 1999, n° 329 e Circol.Minister. n°5 24-3-2000, pag.14, per le altre prestazioni : ticket come per il cittadino italiano.

 

 

Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l’utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n° 5 del 24-3-2000, pag.13.

Codice STP: costituito da 16 caratteri: - 3 per la scritta STP

- 3 per il codice ISTAT della Regione

- 3 per il codice ISTAT della Struttura Sanitaria erogante

- 7 = numero progressivo assegnato da ogni Struttura.

 

 

Allegato:

D.Lgs. 286/98,

DPR 394/99,

Circolare Ministeriale n°5 24-3-2000

Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del 1-4-2000

(D.M. Sanità 329/99)

(Legge 176/91)

Modello 1 (per dichiarazione di indigenza).

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40. ari. 32)

 

 

I. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale :

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento:

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo dei titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani. sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare dei contributo è determinato con decreto dei Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario razionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973) n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa. un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale dei comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

 

 

Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 33)

 

 

I. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali blaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978. n. 194, e dei decreto dei Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Ga-zzetta UfFiciate n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani -

b) la tutela della salute dei minore in esecuzione della Convenzione sui diritti dei fanciullo dei 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi dì campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni,

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,. salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico dei Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità dei Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)

(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 34)

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo dei permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993. n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.