Paola Scevi 30-06-2004 Il lavoratore straniero regolarmente soggiornante viene discriminato rispetto a quello italiano sia perché si rende più onerosa la sua assunzione, sia perché il rinnovo del permesso di soggiorno è costellato di passaggi bizantini. Il mercato del lavoro richiede politiche migratorie strutturate in modo da poter reagire rapidamente ed efficacemente. Se ai lavoratori migranti si toglie la possibilità di rispondere a queste esigenze, inevitabilmente si infittiranno le fila degli irregolari. |
Le modifiche intervenute in Italia in materia di migrazioni economiche risentono della generale filosofia della normativa di riforma, improntata ad una visione dell’immigrazione come fenomeno da disciplinare secondo la prospettiva dell’ordine pubblico, orientata al drastico restringimento dei canali di ingresso regolare e delle condizioni paritarie nello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché alla precarizzazione del soggiorno. Il contratto di soggiorno Principio informatore della disciplina dell’immigrazione è che la permanenza dello straniero sul territorio italiano e la sua integrazione siano collegate all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa. Il contratto di soggiorno, oltre a regolare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore straniero, costituisce la causa per la quale viene rilasciato il permesso di soggiorno. Disparità di trattamento Il lavoratore straniero regolarmente soggiornante viene così discriminato rispetto a quello italiano perché si rende più onerosa la sua assunzione e perché a ogni rinnovo del permesso di soggiorno deve sottoporsi a procedure gravose. Una simile diversità di trattamento può risultare ammissibile in relazione all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale, esistendo in materia un’ampia discrezionalità legislativa, ma è incompatibile con il citato principio di parità, se imposta ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti. È palese l’incompatibilità con il principio di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione e agli articoli 43 e seguenti del Tu. Tempi lunghi per il rinnovo Ai fattori di disuguaglianza, si aggiungono le lungaggini burocratiche che nella prassi accompagnano il rinnovo del titolo di soggiorno. È vero che la normativa di riforma ha chiarito con una modifica all’articolo 22 del Tu che è lecito occupare lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, per il quale sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo. Tuttavia, è necessario che venga chiaramente affermato che i diritti e le facoltà associate alla titolarità del permesso valgono fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta di rinnovo. Sarebbe sufficiente accordare la possibilità di utilizzare, a tutti gli effetti, la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso. Il mercato del lavoro richiede politiche migratorie strutturate in modo da poter reagire rapidamente ed efficacemente. Se ai lavoratori migranti si toglie la possibilità di rispondere a queste esigenze, imponendo loro restrizioni giuridiche e condizioni, inevitabilmente si infittiranno le fila degli irregolari. (1) È inoltre prevista la procedura di verifica preventiva dell’indisponibilità di altri lavoratori italiani o cittadini dell’unione Europea o stranieri iscritti al collocamento a ricoprire i posti di lavoro vacanti. (2) Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, assemblea 25 marzo 2004, Il documento programmatico triennale 2004/2006 sulla politica dell’immigrazione, Osservazioni e proposte, pag. 5. |
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