Proposta di modifica alla Legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del Patrocinio a spese dello Stato)

 

All’articolo 1, dopo il comma 2, va aggiunto il seguente:

 

2bis. Nel procedimento di ricorso al T.A.R. avverso la revoca o il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero soggiornante nel territorio nazionale per motivi di giustizia  o per gli altri motivi consentiti dal Testo Unico, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con la produzione di tutti gli effetti di cui all’articolo 4.

 

All’articolo 1, dopo il comma 6, va aggiunto il seguente:

 

6bis. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato allo straniero non abbiente detenuto, sottoposto a provvedimenti cautelari o a misure di sicurezza, ammesso a pene o a misure alternative della detenzione, o comunque soggiornante nel territorio nazionale per motivi di giustizia.

 

Ø      Le due modifiche proposte intendono agevolare l’ammissione degli stranieri non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, anche per quanto riguarda i procedimenti amministrativi.

 

All’articolo 5, dopo il comma 3, vanno aggiunti i seguenti:

 

3bis. L’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dallo straniero soggiornante nel territorio nazionale per motivi di giustizia o per le altre ragioni previste dal Testo Unico, corredata dall’autocertificazione di cui alla lettera b del comma 1, è accolta con riserva e l’istante è ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, in attesa che le autorità consolari competenti accertino la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione.

 

Ø      Questa proposta di modifica vuole ovviare alle molteplici difficoltà legate all’accertamento dell’identità dello straniero e della sua situazione patrimoniale nel paese di provenienza. Per motivi di giustizia sociale la tutela giuridica per i non abbienti va riconosciuta, in via provvisoria, a tutti coloro che dichiarino, sotto la propria responsabilità penale, di trovarsi nelle condizioni economiche previste per l’ammissione al trattamento previsto dalla legge.

 

3ter. Lo straniero detenuto, o ammesso alle misure alternative della detenzione, che sia privo di documenti d’identità, può essere ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello stato, dimostrando di essersi attivato per ottenere il rilascio dei documenti presso le autorità consolari del paese di provenienza. L’identificazione provvisoria dello straniero privo di documenti è da ritenersi quella accertata nel corso del procedimento penale cui è sottoposto e, in base ad essa, gli viene assicurato il trattamento previsto dalla presente legge.

 

3quater. Il pubblico ufficiale incaricato di autenticare la firma, apposta dallo straniero privo di documenti d’identità sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e sull’autocertificazione di cui alla lettera b del comma 1, opera in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del precedente comma.

 

Ø      Queste proposte di modifica sono opportune in considerazione della presenza, nelle carceri italiane, di un elevato numero di stranieri privi di documenti d’identità e, per lo più, in condizioni di indigenza. Inoltre risulta spesso difficile ottenere la sollecita collaborazione delle autorità consolari dei paesi di provenienza degli stranieri per le pratiche di identificazione e di rilascio dei documenti d’identità. L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in base all’identità accertata nel corso del procedimento penale, assume carattere di giustizia sociale.

 

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