Proposte volte a favorire la regolarizzazione degli immigrati e la parità nell’accesso al Patrocinio a spese dello Stato

 

Proposta di modifica al Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286)

 

Articolo 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Dopo il comma 3, va aggiunto il seguente:

 

3bis. All’atto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno l’identità dello straniero può essere accertata anche quando il passaporto in suo possesso risulti scaduto e il rinnovo del permesso di soggiorno è comunque concesso quando lo straniero dimostri di essersi attivato presso le autorità del paese di provenienza per ottenere un nuovo documento d’identità.

 

Ø      Questa proposta di modifica parte dalla constatazione delle notevoli difficoltà che lo straniero incontra per ottenere il rinnovo del passaporto, a causa della poca attenzione prestata dalle autorità consolari del paese di provenienza, o comunque dei tempi considerevoli necessari al disbrigo della pratica. Le Convenzioni internazionali in tema di passaporti riconoscono la validità, ai fini della identificazione, anche dei documenti scaduti, in quanto la loro scadenza riguarda unicamente il rapporto giuridico tra il cittadino e le autorità del suo paese.

 

Articolo 14

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

Al comma 1, dopo il paragrafo c), vanno aggiunti i seguenti:

 

d) il permesso di soggiorno per motivi giudiziari consente l’esercizio di lavoro subordinato e autonomo, anche senza rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso;

 

Ø      Allo straniero soggiornante nel territorio nazionale per attendere a procedimenti giudiziari che lo riguardano, a vario titolo, la normativa vigente non consente di svolgere alcuna attività lavorativa (vedi articolo 17 T.U.) e pertanto lo espone al rischio di divenire oggetto di sfruttamento, con attività svolte “in nero”, oppure lo spinge a dedicarsi ad attività illegali per procurarsi il necessario alla sussistenza. Consentirgli di lavorare in regola eviterebbe il determinarsi di situazioni di illegalità e costituirebbe un’opportunità di inserimento nel tessuto sociale del territorio nel quale risiede.

 

e) il permesso di soggiorno per motivi giudiziari può essere convertito, anche prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro quando lo straniero abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o svolga un’attività lavorativa autonoma. La conversione è effettuata in deroga ai limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del Testo Unico.

 

Ø      Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, rilasciato agli stranieri detenuti o ammessi alle misure alternative della detenzione, consente lo svolgimento di attività lavorativa. Al termine dell’espiazione della pena, secondo la normativa vigente, non è chiaro se sia consentito allo straniero di lavorare e questo impedimento lo relega in una condizione di illegalità. Viene così vanificato il percorso di inserimento, o reinserimento, sociale iniziato durante l’espiazione della pena in carcere e proseguito durante la misura alternativa alla detenzione avvalendosi dell’attività lavorativa quale strumento trattamentale: ciò rappresenta una contraddizione con la finalità rieducativa della pena stabilita dall’articolo 27 della Costituzione italiana.

 

f) lo straniero, soggiornante per motivi giudiziari, che abbia intrapreso un’attività lavorativa ed intenda proseguirla avvalendosi della facoltà di conversione del permesso di soggiorno di cui al paragrafo precedente, è esonerato dall’obbligo di richiedere il rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro alle sedi diplomatiche italiane del paese di provenienza.

 

Ø      Questa proposta di modifica intende favorire la regolarizzazione degli stranieri presenti nel territorio nazionale ed è attuabile con una opportuna interpretazione della normativa vigente (vedi articolo 22 T.U.). Le richieste nominative di autorizzazione al lavoro presentate dal datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, possono infatti riguardare anche uno straniero che già si trovi nel territorio nazionale, in quanto nella legge non è contenuta alcuna indicazione che escluda questa possibilità. La normativa andrebbe modificata unicamente per quanto riguarda l’obbligo, che appare superfluo per uno straniero già inserito nel tessuto sociale ed economico nazionale, di munirsi del visto d’ingresso per motivi di lavoro rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane nel paese di provenienza, onere che costringe lo straniero a compiere un dispendioso viaggio di andata e ritorno dal proprio paese.  

 

 

Articolo 18

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

Dopo il comma 2, va aggiunto il seguente:

 

3. L’autorità giudiziaria competente al ricorso avverso il provvedimento di espulsione amministrativa, di cui al comma 8 dell’articolo 13 del T.U.,  proposto dallo straniero detenuto o in espiazione di misura alternativa alla detenzione, è la magistratura di sorveglianza.

 

Ø      La magistratura di sorveglianza è l’organo giudiziario più adatto a pronunciarsi in merito a misure che devono essere rapportate alle condizioni contingenti del soggetto, più che al trascorso precedente alla detenzione; questo già avviene per quanto riguarda l’espulsione inflitta quale misura di sicurezza (articolo 15 T.U.), sulla quale il magistrato di sorveglianza è chiamato a pronunciarsi, in sede di riesame della pericolosità sociale.

 

Articolo 19

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

Dopo il comma 1, va aggiunto il seguente:

 

1bis. La decorrenza dei termini del divieto di rientro nel territorio dello Stato, nei confronti delle persone colpite da provvedimento di espulsione e successivamente condannate a pena detentiva da espiarsi in carcere, opera a decorrere dal giorno dell’arresto.

 

Ø      La proposta di modifica introduce un criterio di analogia tra l’esecuzione dell’espulsione e la restrizione in un Istituto di Pena, in base alla comune condizione di allontanamento dalla società, inoltre giustifica la funzione di recupero sociale della pena, consentendo allo straniero condannato di rientrare nella collettività al termine della carcerazione.

 


 

 

Articolo 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

 

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello stato in forza del visto rilasciato a norma dell’Articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per l’inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall’Articolo 5, comma 2, del Testo Unico, alla questura che ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’articolo 35, a richiedere il libretto di lavoro al sindaco del comune in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia esibendo scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura ed a richiedere, tramite la direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l’iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo il libretto di lavoro.

*La modifica proposta comporta l’abrogazione implicita del comma 5 dell’articolo 2 della Legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), di seguito riportato: “Per gli stranieri il libretto di lavoro è rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro su richiesta del datore di lavoro”.

 

Ø      Questa proposta vuole eliminare una discriminazione palese nei confronti dei lavoratori stranieri, i quali non possono disporre materialmente del libretto di lavoro, che attualmente viene rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro su richiesta del datore di lavoro. Situazione che determina molti malintesi, in quanto raramente i datori di lavoro conoscono la procedura e chiedono allo straniero il libretto di lavoro, prima di assumerlo, altrimenti rifiutano l’assunzione, credendo, erroneamente, che l’immigrato sia irregolare.

 

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