Cassazione – Sezione terza penale (up)
sentenza 28 novembre 2002-23 gennaio 2003, n. 3162
Presidente Savignano – relatore Novarese Pm Geraci – ricorrente Hoxha

Svolgimento del processo

Hoxha Gentian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 25 gennaio 2002, con la quale veniva condannato per i reati continuati ed aggravanti di favoreggiamento dell’illegittimo ingresso nel territorio di una giovane sedicenne al fine di avviarla alla prostituzione e di sfruttarne i proventi, di violenza sessuale e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in danno di minore, deducendo quali motivi di travisamento del fatto, poiché, nonostante l’acquiescienza in ordine al reato di cui agli articoli 600bis e 600sexies Cp in tema di responsabilità sussisteva la censura circa l’entità della pena inflitta, la carenza ed illogicità manifesta della motivazione sui delitti di violenza carnale e di favoreggiamento dell’illegittimo ingresso in Italia, giacché non erano state valutate le dichiarazioni delle parti offese, in alcune parti contraddittorie, senza fornire alcuna spiegazione alla differente ricostruzione difensiva circa la con sensualità dei rapporti, la violazione dell’articolo 12 primo e terzo comma decreto legislativo 286/98, in quanto il ricorrente e la giovane erano entrati entrambi clandestinamente ed erano state vittime degli “scafisti”, sicché non può essere ritenuto il delitto di favoreggiamento di ingresso clandestino, né può sostenersi che l’introduzione nel territorio italiano a scopo di prostituzione renda illecito l’ingresso, giacché, in tal caso, si trasformerebbe una circostanza aggravante del reato in un elemento costitutivo, e la manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, occorre ribadire che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cassazione, Sezioni unite, 24/1999, Spina, rv 214794 e sezione terza 215/99, Forlani, rv 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (cfr. Cassazione, Sezioni unite 12/2000, Janaki, rv 216260, che ha definitivamente escluso un sindacato precluso dalla chiara lettera dell’articolo 606 Cpp). Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cassazione, sezione prima, 18 aprile 1985, Madonna cui adde 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell’attuale (Cassazione, sezione prima, 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e sezione terza, 23 aprile 1994, Scauri fra tante), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità. Infine, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Cassazione, Sezioni unite, 17/2000, Primavera ed altri, rv 216664, che contiene un “catalogo” dei requisiti), la motivazione “per relationem” è sempre ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, appaia congruo in ordine all’esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. Peraltro, secondo un orientamento prevalente di questa Corte, che il collegio condivide (Cassazione, sezione terza, 766/98, Caggiula rv 209404), al deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell’imputato, non necessità di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello di una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un attento controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente penetrante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cassazione, sezione prima, 7027/00, Di Tella, rv 216180) ed, in ogni caso, con una specifica caratterizzazione, qualora si tratti di minori vittime di reati sessuali. Alla luce dei questi principi, rilevato che la dosimetria della pena è esaminata con riguardo a tutti i reati, appaiono inammissibili i motivi, esclusa la censura relativa alla pretesa violazione dell’articolo 12 decreto legislativo 286/98. Infatti, in ordine al vizio motivazionale inerente al delitto di violenza sessuale ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte della città della Mole esamina in maniera ineccepibile le risultanze processuali e le deduzioni difensive, svalutando la portata di questa ultime, attese la sostanziale uniformità del narrato della parte offesa, le poco rilevanti incongruenze, derivanti dalla condizione della giovane, dall’ambiente da cui proviene dalle violenze patite, e le possibili differenti e logiche alternative alle poco credibili ricostruzioni difensive, già confutate in primo grado. Inoltre il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con riferimento al «comportamento particolarmente odioso, tenuto dal prevenuto sia durante che dopo la commissione dei gravi reati di cui è stato ritenuto colpevole, comportamento che si è sostanziato nell’approfittarsi delle condizioni psicologiche e fisiche della vittima – che al tempo a cui risalgono i fatti aveva 16 anni – e nel non tenere in alcuna considerazione la dignità della ragazza che veniva costretta con qualsiasi forma di coercizione a subire di voleri del prevenuto». Per quanto attiene alla pretesa violazione dell’articolo 12 decreto legislativo 286/98 appare opportuno in via preliminare svolgere un breve excursus sulla legislazione in materia di immigrazione ed in particolare sulle leggi 40/1998 e 189/02, rilevando che le modificazioni apportate con quest’ultima legge non hanno inciso sul delitto in esame ed hanno solo accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica di alcune disposizioni, in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva, con la quale, però, appare ancor più condivisibile l’analisi esegetica della norma avanzata da questo giudice di legittimità (cfr. Cassazione, sezione terza, udienza 18 giugno 2002 dep. 9 agosto 2002, Tolkachov). In via generale, può affermarsi che la legge 40/1998 aveva ulteriormente marcato alcuni caratteri peculiari rilevabili già nella legge 943/86, sicché le finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell’attività dei cosiddetti extracomunitari, venivano filtrate attraverso i principi di pari opportunità e trattamento, di regolazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi della pubblica sicurezza, di generale impegno degli stati aderenti alle convenzioni internazionali e comunitarie di cui è attuazione per combattere le migrazioni clandestine, l’occupazione illegale ed i responsabili dei traffici illegali mediante la predisposizione di misure di politica attiva ed attraverso strumenti sanzionatori di vario tipo. Pertanto l’anticipazione di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica economia, collegato ad un fenomeno di illegalità di massa e di rilevanti dimensioni, non perdeva neppure di vista il legame esistente fra immigrazione, povertà o indigenza e cosiddetto lavoro nero ed i principi solidaristici espressi nella nostra Costituzione, ma, già nella legge 40/1998, assumeva un ruolo più marcato, sotto alcuni aspetti, la funzione di sicurezza ed ordine pubblico, divenuto il tema centrale con la legge 189/02 con un’unilaterale lettura della normativa europea. La necessità di una regolamentazione tendenzialmente definitiva di un fenomeno quale quello dell’immigrazione destinato a perdurare nel tempo trovava la sua attuazione in tutta l’impostazione della normativa, in cui, accanto ad una definizione della nozione di “straniero” ed alla sua considerazione quale soggetto titolare di diritti e di doveri, esisteva una serie di disposizioni tese ad agevolare l’integrazione nel contesto sociale in cui vie, ad assicurargli condizioni di vita civile ed un’adeguata assistenza non solo sanitaria, regolandone i flussi e la permanenza in una visione accentuata di legificazione rispetto a quella precedente affidata maggiormente al settore amministrativo. Il legislatore del 2002 continua a perseguire, inasprendo le pene, il fenomeno della agevolazione o dello sfruttamento della migrazione clandestina, rendendo penalmente rilevanti simili attività parassitarie e lucrative. La legge 40/1998, in attuazione di normative comunitarie (accordo di Schengen, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 388/93, il trattato di Amsterdam e le proposte del Consiglio dell’Ue) forniva una risposta articolata e globale al complesso fenomeno per porre le basi di una regolamentazione e di una civile convivenza con un flusso migratorio ormai costante, ma anch’essa puniva con l’articolo 12 primo comma decreto legislativo 286/98 (articolo 10 legge 40/1998) l’ingresso clandestino, ulteriormente chiarendo, sulla base dell’esegesi giurisprudenziale già consolidatasi, la natura di circostanze aggravanti di alcuni comportamenti, pure topograficamente distinti dalla fattispecie base, perché contemplati nel comma terzo con la individuazione di altre condotte. L’impianto argomentativi ed i connotati della legge 40/1998ed anche di quella del 2002 sul punto su evidenziati fanno ritenere non condivisibile la esegesi avanzata dal ricorrente, secondo cui il delitto in esame riguarderebbe soltanto gli “scafisti” o coloro che organizzano la tratta e non chi pone in essere una serie di comportamenti: dal pagamento del costo del viaggio alla giovane vittima, all’inganno circa le ragioni del trasferimento in Italia ed allo sfruttamento della prostituzione, tesa a favorire l’ingresso clandestino di un altro soggetto con la finalità dell’induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, esistente sin dall’inzio in chi si accolla i costi del viaggio. Tutta la normativa del Testo unico, quindi, dimostra come non possa essere accolta un’interpretazione restrittiva dell’articolo 12, in quanto il tenore letterale e logico della norma è nel senso di punire anche chi, pur essendo anch’egli clandestino, compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della disposizione del citato decreto legislativo. Peraltro, se la finalità del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione costituisce un’aggravante dell’agevolazione dell’ingresso irregolare per il disfavore, anche in relazione all’ordine pubblico, con cui è considerato il meretricio e soprattutto il sistema repressivo concernente la prostituzione, collegata, a volte, ad organizzazioni criminali internazionali, non possono escludersi altre ipotesi di ingressi irregolari, che non configurino le fattispecie aggravate contemplate dal terzo comma dell’articolo 12 Testo unico sicché detta argomentazione non assume rilievo. Pertanto, nella fattispecie in esame, non si pongono le problematiche diverse e più complesse relative alla possibilità di configurare il reato di favoreggiamento dell’ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato anche nelle ipotesi di ingresso in violazione delle disposizioni del Testo unico, nelle quali vanno incluse quelle relative ai requisiti sostanziali del visto e del permesso di soggiorno, sempre che le predette inosservanze avvengano in epoca antecedente o concomitante all’ingresso. Infatti, le decisioni dei giudici di merito evidenziano i connotati propri o del favoreggiamento dell’ingresso clandestino, i quali non richiedono l’esistenza di una violenza fisica o psichica, ma solo il compimento di atti che, in qualsiasi modo, agevolino l’ingresso irregolare, potendo tale fatto essere commesso anche da chi trovasi in posizione di clandestino. Nella fattispecie «il viaggi era stato organizzato ed intrapreso solo grazie» al pagamento effettuato dal ricorrente, «il quale aveva già conoscenze in Italia» tali da consentirgli una prima accoglienza ed un aiuto nella ricerca di una sistemazione e, soprattutto, aveva già previsto di sfruttare la prostituzione della giovane vittima, tratta in inganno da uno studiato atteggiamento di amorevole interessamento senza che esistessero effettive ragioni di un diverso motivo per detta liberalità e per tale organizzazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.