Le principali modifiche contenute nel disegno di legge sull’immigrazione e l’asilo approvato dalla Camera dei deputati  il 4 giugno 2002.

(20/06/2002)

 

Il 4 giugno 2002 la Camera dei deputati ha licenziato il testo del disegno di legge sull’immigrazione e l’asilo, con diverse modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato (all’esame della Camera con il n. 2454). Il disegno di legge è stato quindi trasmesso nuovamente al Senato, dove riprende l’esame con il n. 795-B. Se il testo verrà approvato senza modificazioni, sarà trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di nuove modifiche apportate dal Senato, il d.d.l. dovrà tornare alla Camera per una nuova votazione.

Si analizzano di seguito le principali novità rispetto al primo testo approvato dal Senato (n. 795-A)

 

Programmi di cooperazione e aiuto

Viene accentuato il vincolo tra la predisposizione e prosecuzione di programmi per interventi non a scopo umanitario nei confronti di Paesi non appartenenti all’Unione europea, e l’impegno dei Paesi destinatari della cooperazione e degli aiuti nel prevenire l’emigrazione illegale, il traffico degli esseri umani e il rientro illegale in territorio italiano di cittadini espulsi. Rispetto al testo votato dal Senato, l’impegno dei Paesi terzi viene richiesto non solo per combattere le organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina (oltre che nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti) ma nella prevenzione e repressione dei flussi migratori illegali tout court. L’adozione su scala europea di misure di questo genere è stata recentemente discussa, non senza contrasti, dai Ministri della giustizia e degli interni dell’UE, riuniti a Lussemburgo il 13 giugno, in preparazione del vertice di Siviglia dei Capi di Stato e di governo dell’Unione, in programma per il 21 e 22 giugno.

 

Ingresso in Italia

Con il rilascio del visto d’ingresso, è previsto che le  rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilascino una comunicazione scritta che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

Oltre ai motivi di esclusione dal rilascio del visto già previsti dalla legge in vigore (mancanza dei requisiti, motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato italiano o di uno dei Paesi Schengen), sono esclusi dal rilascio del visto anche tutti gli stranieri che abbiano riportato condanna penale, anche a seguito di sentenza “patteggiata”, per uno dei delitti per i quali l’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite. La norma non distingue né tra le diverse tipologie d’ingresso, né in relazione alla gravità e/o al numero dei reati commessi, introducendo così un criterio di esclusione automatica che opera anche in casi in cui il rilascio del visto deriva dal riconoscimento di un diritto di carattere fondamentale (ricongiungimenti familiari).

 

Programmazione dei flussi di ingresso

Il decreto con il quale il  Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce annualmente  le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stagionale e autonomo, dovrà essere definito entro il termine del 30 novembre di ogni anno, come già previsto nel testo approvato dal Senato. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione, l’adozione da parte del Presidente del Consiglio di un decreto transitorio, nei limiti delle quote stabilite per l’anno precedente, diventa facoltativa.

Per converso, la prevista “possibilità” di introdurre nel decreto flussi restrizioni all’ingresso di lavoratori provenienti da Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto dell’immigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini rimpatriati, diviene una regola (“Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche …”).

Il nuovo comma 4-ter dell’art. 21 D. Lgs. 286/98, introdotto con un emendamento votato alla Camera, prevede esplicitamente la possibilità di un coinvolgimento attivo delle Regioni nella programmazione dei flussi di ingresso. Le Regioni potranno infatti far pervenire alla Presidenza del Consiglio, entro il 30 novembre di ogni anno, “un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo”.

Un’importante modifica al meccanismo generale di regolazione degli ingressi per motivi di lavoro è costituita dalla modifica dell’art. 27 D. lgs 286/98 (ingresso per lavoro in casi particolari), con la quale la Camera ha deciso di considerare “fuori quota” (non rientranti quindi nel decreto annuale di programmazione dei flussi) le assunzioni presso strutture sanitarie pubbliche e private degli infermieri professionali.

 

Contratto di soggiorno.

Viene specificato che la sistemazione alloggiativa garantita dal datore di lavoro nell’ambito del “contratto di soggiorno per lavoro subordinato” deve rientrare “nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. L’espressione impiegata richiama quella già in vigore per l’accertamento dell’idoneità alloggiativa nella procedura del ricongiungimento familiare. Mentre poi il testo votato dal Senato prevedeva che l’onere relativo alla sistemazione alloggiativa ricadesse interamente sul lavoratore, l’emendamento approvato dalla Camera ha demandato al regolamento di attuazione di prevedere a quali condizioni i costi per gli alloggi garantiti con il contratto di soggiorno saranno posti a carico del lavoratore.

 

Permesso di soggiorno

Lo straniero che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Si tratta come è noto di una delle disposizioni più controverse inserite nel testo del d.d.l. dalla Camera dei Deputati. Per bilanciare il carattere discriminatorio della disposizione, la stessa Camera ha poi votato un ordine del giorno che, dopo aver riconosciuto che l’approvazione dell’emendamento sulla rilevazione delle impronte digitali comporta il verificarsi di una “non giustificata disparità di trattamento ai fini dell’identificazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani”, impegna il governo ad introdurre l’identificazione tramite rilevazione dei “dati biometrici” nella carta d’identità e nel documento elettronico per tutti i cittadini, avvalendosi della possibilità in tal senso già prevista dall’art. 36 del d. lgs. n. 443 del 28.12.2000. Anche qualora venisse data attuazione a questa previsione resterebbe comunque un fondamentale elemento di differenziazione nelle finalità per cui le impronte verrebbero rilevate, rispettivamente, per i cittadini stranieri e per quelli italiani o comunitari, nonché nel loro utilizzo. Mentre infatti l’apposizione dell’impronta sulla carta d’identità avrebbe la stessa finalità che ha attualmente la fotografia (consentire l’identificazione del titolare del documento) e la raccolta e conservazione delle impronte verrebbe presumibilmente affidata (come già avviene per le fotografie) alle anagrafi, nel caso degli stranieri le impronte verranno direttamente raccolte e conservate dalle autorità di polizia e daranno luogo a periodici riscontri (in occasione quanto meno di ogni rinnovo del permesso di soggiorno) a prescindere dall’esistenza di motivi di indagine specifici.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui l’interessato dimora.

 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

E’ stato eliminato dal testo dell’art. 24, nella parte in cui modifica il 6° comma dell’art. 40 D. Lgs. 286/98, il limite massimo del 5% che, nel testo approvato dal Senato, era stato introdotto per l’accesso di immigrati regolarmente soggiornanti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Restano invariate le altre limitazioni, rispetto al testo attualmente in vigore: in particolare, la possibilità di partecipare ai bandi di assegnazione degli alloggi di E.R.P. è limitata agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno valido almeno due anni, e che inoltre esercitino una regolare attività di lavoro a subordinato o autonomo.

 

Sanzione penale per l’impiego di manodopera straniera non in regola con le norme sul soggiorno

La sanzione penale prevista nei confronti del datore di lavoro, per l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto revocato o annullato, viene ulteriormente inasprita rispetto all’aggravamento già contenuto nel testo approvato dal Senato. Mentre infatti l’attuale Testo unico (art. 22, co. 10) prevede per tale reato la sanzione alternativa dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni, il testo approvato dal Senato aveva inasprito la previsione sanzionatoria, prevedendo la pena congiunta dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda di “2.500 euro per ogni lavoratore impiegato” (la previsione della sanzione congiunta comporta l’impossibilità di definire il procedimento penale con il versamento di una oblazione, come invece era possibile secondo il sistema sanzionatorio dettato dalla legge 40/98). L’emendamento approvato dalla Camera ha ulteriormente inasprito l’entità della sola pena pecuniaria, con previsione di un’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Con un’altra modifica, è stato opportunamente precisato che l’impiego di lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto di validità comporta illecito penale solo qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo, nei termini di legge.

 

Diritto di difesa

La possibilità di rientrare in Italia “per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa”, mediante concessione di apposito visto,  viene estesa anche alla parte offesa, mentre il testo originario dell’art. 17 D. Lgs. 286/98 prevedeva tale possibilità soltanto per lo straniero sottoposto a procedimento penale.

 

Contributi INPS

Si tratta di un’altra modifica molto controversa della disciplina vigente, dettata dal comma 11 dell’art. 22 D. Lgs. 286/98. Sia nel testo approvato dal Senato, sia in quello poi licenziato dalla Camera, viene riaffermato senza modificazioni il principio secondo cui, salve le disposizioni particolari concernenti il lavoro stagionale, “in caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità”. Sennonché, nel testo trasmesso dal Senato l’11° comma dell’art. 22 era stato radicalmente modificato, eliminando del tutto la successiva previsione in base alla quale il lavoratore che ha cessato l’attività lavorativa in Italia e lascia il territorio nazionale ha la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria. Eliminando dal testo della legge la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dei contributi versati si conseguiva in pratica l’effetto di ridurre la prima parte della norma ad una mera petizione di principio, in quanto i contributi versati dai lavoratori stranieri che lasciano l’Italia prima di aver maturato il diritto alla pensione sarebbero stati incamerati, senza possibilità per il contribuente straniero di chiederne in alcuna forma la restituzione. La modifica infine approvata dalla Camera conferma l’eliminazione dal testo della possibilità di liquidazione anticipata, ma prevede che il lavoratore straniero possa godere dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale “al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

 

 

Ricongiungimento familiare

Come è noto, il disegno di legge all’esame del Parlamento prevede due principali restrizioni all’ambito dei possibili beneficiari del dritto all’unità familiare. La prima riguarda l’eliminazione della possibilità di ricongiungimento con “parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legge italiana” (art. 29, comma 1, lettera d, di cui è prevista l’abrogazione). Viene invece introdotta la possibilità di ricongiungimento con i soli “figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti la invalidità totale” (nuova lettera b-bis del 1° comma dell’art. 29: testo approvato dal Senato e confermato dalla Camera, senza modificazioni). La seconda limitazione riguarda i “genitori a carico” (art. 29, comma 1, lettera c), per i quali il testo approvato dal Senato prevedeva il ricongiungimento solo “qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza”. La Camera dei deputati ha introdotto sul punto un parziale temperamento dell’esclusione, prevedendo una deroga nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano “impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute”.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, da presentare presso lo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà  comprendere la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticati dall’autorità consolare italiana. La modifica, già approvata dal Senato e confermata dalla Camera, comporta il ritorno alle vecchie procedure, alle cui lungaggini e difficoltà il sistema in due fasi previsto dalla legge 40/98 era riuscito almeno in parte ad ovviare.

 

Minori stranieri non accompagnati

Il testo del d.d.l. lascia inalterata la previsione del 1° comma dell’art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età), dove si prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al raggiungimento della maggiore età, allo straniero che abbia beneficiato di un permesso per motivi familiari ai sensi dell’art. 31, 1° e 2° comma, e “ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

La concreta applicazione della norma aveva dato origine a molte difficoltà e prese di posizione, a fronte di un’interpretazione restrittiva del Ministero dell’interno, che da un lato ha finito per privilegiare in molti casi (ad es.: minori affidati in Italia a parenti entro il IV° grado; minori non accompagnati sottoposti a tutela) la concessione del permesso “per minore età” (art. 28, co. 1, lett. a, d.P.R. 394/99) anziché per motivi familiari ai sensi dell’art. 31, dall’altro ha escluso la possibilità di far rientrare tali permessi nella previsione dell’art. 32, una volta raggiunta la maggiore età. Tale interpretazione è stata peraltro recentemente censurata dalle prima giurisprudenza amministrativa in materia che, non mancando di sottolineare i profili di illegittimità costituzionale che l’art. 32 presenterebbe qualora lo si dovesse interpretare in modo tale da comportare un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe (minori non accompagnati affidati ai sensi della legge 184/83 oppure “soltanto” sottoposti a tutela) ha sostenuto la possibilità di applicare estensivamente la norma in questione, giudicando pertanto illegittimi dinieghi di concessione del permesso di soggiorno basati unicamente sulla precedente titolarità di un permesso per minore età, anziché per motivi familiari (cfr. TAR Piemonte, n. 952/02; TAR Toscana, n. 880/02).

La Camera dei deputati ha introdotto nell’art. 32 T.U., dopo il 1° comma, tre nuovi commi (1-bis, 1-ter, 1-quater).

In base a tali commi, la possibilità di rilasciare, al compimento della maggiore età e ai sensi del 1° comma dell’art. 32, un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, viene estesa anche ad altri ex-minori, sempre che il Comitato per i minori stranieri non abbia adottato nei loro confronti una decisione di rimpatrio. Per rientrare nella previsione, i minori stranieri dovranno trovarsi in Italia da non meno di tre anni, aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avere la disponibilità di un alloggio e frequentare un corso di studio, svolgere un’attività lavorativa o disporre di un contratto di lavoro, anche se non ancora avviato. 

Il comma 1-quater introdotto dalla Camera precisa che i permessi rilasciati “ai sensi del presente articolo” (e quindi, anche quelli rilasciati in base al 1° comma dell’art. 32, che riguardano per lo più minori giunti in Italia con ricongiungimento familiare o addirittura nati in Italia!) verranno detratti dalle quote di ingresso definite annualmente.

 

 

Procedura di regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico e di assistenza familiare

Dopo molte discussioni, anche in seno alla maggioranza di governo, circa l’opportunità di estendere anche ad altri rapporti di lavoro subordinato i meccanismi di regolarizzazione già previsti soltanto per il lavoro domestico e di assistenza familiare (c.d. emendamento Tabacci), il testo votato dalla Camera mantiene infine la previsione di una procedura di “emersione di lavoro irregolare” limitata a “colf e badanti” (nel nuovo testo, si tratta dell’articolo 33). Per quanto concerne invece gli altri tipi di rapporto di lavoro subordinato, è stato approvato alla Camera un ordine del giorno che impegna il Governo “a presentare un provvedimento che, all'entrata in vigore del disegno di legge sull'immigrazione, dia soluzione alla posizione degli extracomunitari già presenti irregolarmente nel territorio italiano ma che prestano lavoro subordinato che preveda condizioni analoghe a quelle della normativa sull'emersione del lavoro sommerso. .Sono noti e ampiamente dibattuti i dubbi tuttora esistenti circa le modalità e i tempi con cui verrà introdotta la più ampia procedura di regolarizzazione che il Governo si è impegnato ad introdurre. In particolare, non è ancora sicuro se essa verrò introdotta contestualmente all’entrata in vigore della nuova legge, oppure successivamente. Permangono dubbi anche sullo strumento normativo che potrà essere impiegato, nonché sull’ampiezza delle condizioni che verranno previste per l’emersione dei contratti di lavoro.

Nel testo relativo alla “dichiarazione di emersione” sono state comunque introdotte alcune importanti modifiche. Innanzitutto, la procedura di regolarizzazione non riguarda più soltanto i rapporti di lavoro iniziati nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2002 (testo approvato dal Senato), ma viene estesa a tutti i rapporti iniziati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della nuova legge, con possibilità quindi di regolarizzare anche la posizione di lavoratori domestici entrati irregolarmente in Italia nel corso del 2002. Per i collaboratori domestici, viene mantenuta la limitazione di una sola possibile regolarizzazione per ogni nucleo familiare; per i rapporti di assistenza alla persona non vi sono invece limiti numerici, ma si dovrà presentare una certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.

Significative novità sono state introdotte per quanto concerne la presentazione della dichiarazione di emersione. Una modifica approvata alla Camera prevede infatti che la dichiarazione sia presentata agli uffici postali, a spese del richiedente. Poiché le dichiarazioni dovranno esser presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, per quanto concerne la data di presentazione, farà fede il timbro dell’ufficio postale. Alla dichiarazione di emersione dovrà essere allegata, oltre ai documenti già previsti dal testo approvato dal Senato (tra questi, l’attestazione di avvenuto pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato), anche una certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. La certificazione medica non è richiesta per i rapporti di lavoro domestici.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la prefettura - ufficio territoriale del Governo e la questura competenti per territorio verificano rispettivamente l'ammissibilità e la ricevibilità delle dichiarazioni, nonché la mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Se la questura accerta la mancanza di motivi ostativi e la prefettura considera ammissibile la dichiarazione, la prefettura invita le parti (datore di lavoro e lavoratore) a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

Tra i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno che la questura dovrà verificare, assumono particolare rilievo:

a) l’insussistenza a carico del prestatore d’opera straniero di provvedimenti di espulsione adottati per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Già il testo approvato dal Senato (che non è stato sul punto modificato dalla Camera) prevedeva l’esclusione dalla procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri espulsi, facendo salvi soltanto i decreti espulsivi adottati a carico di persone già in precedenza titolari di permesso di soggiorno non rinnovato;

b) l’insussistenza di segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato specifici accordi in tal senso (Accordi di Schengen);

c) l’insussistenza di denunce per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (reati per i quali è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza). Sul punto, si segnala che il criterio di esclusione dalla procedura di regolarizzazione già previsto nel testo approvato dal Senato è stato notevolmente inasprito dalla Camera dei deputati. Il testo originario prevedeva infatti l’esclusione in caso di condanna, anche non definitiva. Nel nuovo testo è invece sufficiente a determinare il rigetto della domanda una semplice denuncia, alla quale non sia ancora seguito alcun accertamento, ancorché non definitivo, di responsabilità penale.  Inoltre, l’ostatività della mera denuncia è esclusa solo nel caso in cui il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, oppure nel caso di riabilitazione. Non saranno quindi sufficienti a rimuovere l’ostatività della denuncia penale nemmeno provvedimenti di archiviazione o sentenze di non luogo a procedere per difetto di una condizione di procedibilità (es. mancata presentazione della querela per il furto semplice), ovvero per intervenuta prescrizione del reato. In tali casi, infatti, pur non essendo pervenuti ad una sentenza di accertamento della responsabilità, la sussistenza del reato e la responsabilità del denunciato non può essere nemmeno esclusa. Si segnala che la disposizione, così formulata, presenta criteri di esclusione ancor più rigidi di quelli previsti in generale per il rilascio dei visti d’ingresso (condanna per taluno dei delitti previsti dall’art. 380 c.p.p.) e, unita alla mancata previsione di una “sanatoria” dei decreti di espulsione adottati per irregolarità dell’ingresso o del soggiorno, è suscettibile di vanificare un numero presumibilmente rilevante di domande di regolarizzazione;

d) il non essere lo straniero destinatario dell’applicazione di una misura di prevenzione.

Quanto poi al tipo di permesso di soggiorno che viene previsto per i rapporti di lavoro regolarizzati con la dichiarazione di emersione, le modifiche introdotte alla Camera dei Deputati hanno confermato,  pur con alcune differenze rispetto al primo testo licenziato dal Senato, che si tratta di un permesso particolare. Il testo trasmesso dal Senato prevedeva infatti il rilascio di un permesso di soggiorno “della durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata”. La peculiarità del tipo di permesso di soggiorno rilasciato con la procedura di regolarizzazione si evinceva dunque: a) dalla sua durata (non più di un anno anche in occasione dei successivi rinnovi, allorché per i permessi collegati a rapporti di lavoro a tempo indeterminato la norma generale prevede il rilascio di un permesso valido due anni); b) dal fatto che la rinnovabilità del permesso era condizionata alla continuazione del rapporto di lavoro, con ciò vincolando il lavoratore alla prosecuzione dello stesso rapporto in base al quale era stata concessa la regolarizzazione, e nulla prevedendo per il caso di cessazione di tale rapporto. Le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati confermano sostanzialmente tale impostazione, in quanto prevedono che il permesso rilasciato a seguito della dichiarazione di emersione è rinnovabile in caso di accertamento della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva del lavoratore straniero. Viene altresì confermato che si tratta di un permesso di soggiorno della durata di un anno, mentre non viene ripetuto che i successivi rinnovi saranno anch’essi vincolati a tale termine massimo di durata.

 

Asilo

In base alle modifiche apportate dalla Camera dl d.d.l., la nuova misura del trattenimento del richiedente asilo viene prevista in appositi centri, denominati centri di identificazione, le cui modalità verranno stabilite con apposito regolamento. La casistica dei casi di trattenimento resta invariata rispetto al testo licenziato dal Senato, con l’unica modifica consistente nella precisazione che il trattenimento deve sempre essere disposto, non solo quando la domanda di asilo venga presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera, ma anche quando si tratti di stranieri fermati per aver tentato di eludere tali controlli.

Nell’ambito della procedura semplificata per la definizione dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, che viene seguita in tutti i casi di trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione, viene precisato che l’audizione dell’interessato da parte della commissione territoriale deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dal questore. La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni.

La più importante modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda però la previsione di una procedura di riesame della decisione adottata, nei termini suddetti, dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. La richiesta di riesame deve essere presentata dallo straniero trattenuto nel centro di identificazione, con adeguata motivazione, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione della decisione sulla richiesta di riconoscimento dello status. Il riesame è affidato alla stessa commissione territoriale, integrata per l’occasione da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nelle more della decisione, che deve avvenire entro 10 giorni, il richiedente asilo resta trattenuto presso il centro.

Resta ferma la possibilità di ricorso al tribunale in composizione monocratica, da presentare entro 15 giorni, che però non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, assunto in conseguenza del rigetto della richiesta di riconoscimento. E’ prevista soltanto la possibilità che il prefetto, su richiesta dell’interessato, conceda l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. Resta quindi del tutto insufficiente lo standard di protezione contro i rischi di persecuzione e di subire trattamenti inumani e degradanti da parte del richiedente asilo, rimpatriato nelle more del giudizio sulla decisione assunta dalla commissione territoriale, nell’ambito della procedura semplificata. La Camera dei deputati non ha infatti ritenuto di accogliere le pressanti richieste per l’introduzione nel d.d.l. di un sistema effettivo di garanzie nel corso della procedura di appello, in ultimo sostenute nella campagna “Diritto d’asilo, una questione di civiltà”, sostenuta da ICS, Amnesty International e Medici senza Frontiere. Le cennate lacune del d.d.l. risultano solo in parte attenuate dall’espressa previsione (introdotta nel testo dalla Camera) di un obbligo per le commissioni territoriali di valutare le conseguenze di un rimpatrio, alla luce degli obblighi derivanti all’Italia dalla convenzioni internazionali, con particolare riferimento all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ove si stabilisce il divieto di sottoposizione a torture o pene inumane o degradanti. Vale la pena in proposito di rammentare che la Corte europea di Strasburgo ha in diverse occasioni riconosciuto la violazione dell’art. 3 non solo da parte degli Stati direttamente responsabili dell’applicazione di torture o pene inumane o degradanti, ma anche di quegli Stati che ne sono indirettamente responsabili, per avere rimpatriato lo straniero verso il Paese in cui rischia di subire persecuzioni o verso un Paese terzo, che non offra adeguate garanzie di non procedere a sua volta al rimpatrio in violazione dell’art. 3.

Rispetto alle scarne previsioni del d.d.l. approvato dal Senato, è stata inoltre integrata dalla Camera la parte relativa al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. I richiedenti asilo non trattenuti nei centri  e privi di mezzi di sussistenza potranno essere accolti nell'ambito dei servizi territoriali di accoglienza attuati dagli enti locali e finanziati dal Ministero dell’interno, in misura non superiore all’80% del costo di ogni singola iniziativa territoriale, tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. I finanziamenti sono deliberati con decreto annuale adottato dal Ministro dell’interno. Nell’ambito di tale decreto viene stabilita anche la misura e le modalità di erogazione di un contributo di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è trattenuto nei centri e non è destinatario di servizi di accoglienza territoriali.

Ulteriore novità rispetto al testo approvato dal Senato è l’istituzione di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza. Tale servizio verrà affidato dal Ministero dell’Interno, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani. Tra le sue competenze rientreranno anche i programmi relativi ai permessi per motivi umanitari rilasciati ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 286/98.

 

 

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia

 

La Camera dei deputati ha inserito nel testo del d.d.l. il nuovo articolo 35, con il quale è prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, con compiti di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonché di tutte le attività demandate alle autorità di p.s. in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Il successivo articolo 36, anch’esso introdotto dalla Camera, prevede inoltre la possibilità che il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti, nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina.