da "Il Manifesto"

29 Novembre 2000

I luoghi oscuri dove scompare il diritto civile

E' sorprendente che solo quattro giudici di Milano pongano la questione della costituzionalità dei Centri di "detenzione" per gli immigrati. Abbiamo introiettato la dualità dei diritti? * * *

- Alcuni giudici milanesi sollevano dubbi di costituzionalità sulle disposizioni della legge Turco-Napolitano che consentono il trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza in vista dell'accompagnamento coatto e dell'espulsione dal territorio dello Stato e si scatenano le reazioni politiche di chi - a destra - invoca la punizione a titolo di reato dell'ingresso clandestino in Italia e di chi - a sinistra (?) - difende il mantenimento dei centri di permanenza come strumento fondamentale di fronteggiamento dell'immigrazione clandestina. In realtà, la notizia singolare non è che 4 giudici milanesi abbiano sollevato il problema dell'incostituzionalità della detenzione amministrativa, ma che tutti gli altri non lo abbiano fatto. L'art.14 d.lgs. 286/98 consente il trattenimento presso i centri degli stranieri destinatari di un provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa (dal prefetto o dal questore), che non è oggetto di un motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il giudice è chiamato solo a convalidare il disposto trattenimento, con una mera ratifica dell'operato dell'autorità amministrativa, senza poter entrare nel merito della effettiva necessità del trattenimento, della sua durata e modalità, e senza alcuna valutazione sulla liceità del successivo accompagnamento coatto alla frontiera e dei suoi presupposti. La tutela è così urgente e sommaria, il ruolo del giudice così privo di possibilità cognitive e decisionali, da risultare meramente burocratico. Si assiste in tal modo alla creazione di un diritto speciale per stranieri, che possono essere sottoposti a misure privative della libertà senza aver commesso alcun fatto penalmente rilevante e che vengono poi privati sia della tutela giurisdizionale prevista per le misure coercitive, che di un effettivo diritto di difesa. Lo Stato (e, prima di esso, l'intera Europa) cancella le più elementari garanzie, quali quella di non prevedere limitazioni della libertà personale che non siano disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge (writ of habeas corpus), rinnegando il principio ispiratore della politica criminale di qualsiasi ordinamento che voglia definirsi democratico, unitamente a quelli di extrema ratio e di necessità e meritevolezza di pena. Il limite all'uso poliziesco-amministrativo dello strumento penale, la cui ascendenza risale all'Habeas Corpus Act inglese del 1640, viene riaffermato con forza nel nostro ordinamento con la Costituzione repubblicana. Il legislatore costituente si trova a dover smantellare l'articolato sistema delle misure preventive e di repressione (basti ricordare il cd. confino) che l'ordinamento fascista lasciava all'esclusiva competenza dell'autorità di P.S. e di apposite commissioni amministrative subentrate all'autorità giudiziaria (t.u.l.p.s. 1931 e d.legt. 419/1944): "oziosi", "vagabondi", "sospetti" potevano essere ammoniti, rimpatriati, confinati, senza alcuna tutela giurisdizionale; il potere di polizia era divenuto assorbente e sostitutivo di quello del giudice. Da simili trascorsi è derivata la repulsa costituzionale per ogni attribuzione di competenza in materia di restrizione della libertà personale ad organi amministrativi e la necessità da un lato di ripristinare una effettiva riserva di giurisdizione (art. 13 Cost.), dall'altro di assicurare il diritto di difesa al sospettato/accusato (art. 24 Cost.). Oggi la ruota del tempo gira all'indietro: l'art. 14 d.lgs. 286/1998 introduce un simulacro di processo, sommario e segreto, senza alcun contenuto di merito (al più si devono sbarrare una o più caselle diun modulo prestampato), per consentire il trattenimento dello straniero nei campi di permanenza temporanea. Illustri le ascendenze: - gli spagnoli creano nel 1896 campos de concentraciones a Cuba per reprimere l'insurrezione della popolazione della colonia; - in Germania la Schutzhaft, istituto di origine prussiana ripreso nel marzo 1933 dal Reich nazista, consente di prendere in custodia degli individui indipendentemente da qualsiasi loro contegno penalmente rilevante, sottraendoli alle garanzie del diritto penale e dell'ordinamento penitenziario, al fine di evitare un pericolo per la sicurezza dello Stato: è il preludio al campo come realtà permanente; - nella Francia della III Repubblica viene introdotta questa pratica con decreto del 18/11/1939 che prevede la residenza in un centro amministrativo di individui "pericolosi per la difesa nazionale o la sicurezza pubblica"; il regime di Vichy perfeziona ed estende il sistema: il decreto 3/9/1940 attribuisce al Prefetto il potere di disporre l'internamento amministrativo, esteso con le leggi xenofobe del 27/9/1940 agli stranieri "in soprannumero rispetto all'economia nazionale" e agli ebrei; - l'ordinamento amministrativo è poi riapparso nell'Algeria francese con ordinanza 7/10/1958 per le "persone pericolose per la sicurezza pubblica a causa dell'aiuto materiale, diretto o indiretto, fornito ai ribelli dei dipartimenti algerini"; - la detenzione amministrativa è strumento principe nel Sudafrica dell'apartheid e oggi in Israele e nei Territori Occupati: migliaia di persone sono detenute su ordine emanato dai comandanti militari, senza processo e senza conoscere le accuse. Caratteristica comune dei campi è l'assenza di garanzie giurisdizionali: ci troviamo in un non-luogo, o meglio nel luogo dello stato di eccezione, della privazione dei diritti, della sospensione delle regole.L'ordinamento diviene duale. Si crea un diritto separato e, attraverso l'equazione immigrato non in regola=soggetto da tenere in custodia, il diritto penale del reo sostituisce il diritto penale del reato. A chi sostiene la necessità di mantenere questo mostro giuridico per evitare l'introduzione del reato di immigrazione clandestina ricordiamo che accettare l'eccezione è già accettare la regola e che la sospensione delle garanzie per uno prelude alla sospensione delle garanzie per tutti.

* * *Nicola Coccia, Silvia Comolli, Massimiliano Gianelli, Ugo Giannangeli, Lucia Loconte, Mirko Mazzali, Alberto Medina, Milena Mottalini, Giuseppe Pelazza, Anna Perosino, Francesco Piscopo, Elisabetta Seregni, Giovanni Sertori, Pergiulio Sodano, Luigi Zezza (avvocati in Milano).