Da Il Sole 24 Ore - 23/05/2005

 

 

STAGIONALI SENZA PIU’ LIMITI D’INGRESSO

MARCO NOCI

 

Salta il limite annuo ai posti di lavoro per gli immigrati stagionali. La

chance per l'impiego di lavoratori extracomunitari arriva dalle misure sullo

sviluppo: il decreto 35/ 05 ( Il Sole 24 Ore del 14 maggio 2005) consente,

al momento solo per i settori del turismo e dell'agricoltura, di superare la

quota massima di ingressi di manodopera straniera in Italia qualora il

Governo, in base alle richieste delle imprese, lo ritenga opportuno. Il "

tetto" si è assestato intorno alle 50mila assunzioni sia nel 2004 che

quest'anno. Flussi di ingresso per lavoro. La disciplina in Italia è

regolata, a regime, dall'articolo 3, comma 4, del Dlgs 286/ 1998 in base al

quale con decreto del

presidente del Consiglio dei ministri sono definite annualmente, entro il

termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del

decreto, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro

subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. La norma del Testo

unico sull'immigrazione consente già la possibilità che, qualora la

procedura definitiva (decreto flussi) non sia espletata entro il 30

novembre, siano fissate delle quote transitorie, nel limite, però, di quelle

stabilite per l'anno precedente. L'articolo 1 ter del Dl 35 del 14 marzo va

oltre e incide sulla disciplina relativa all'adozione in via transitoria

delle quote di lavoratori stranieri per lavoro subordinato stagionale. La

nuova disciplina. Il primo periodo dell'articolo 1 ter prevede che il limite

delle quote stabilite per l'anno precedente non trovi applicazione per le

quote relative al lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale

nei settori dell'agricoltura e del turismo. Di fatto, quindi, abolisce

l'obbligo di attenersi a un limite numerico e quindi ammette la possibilità

di rispondere in modo più flessibile alle reali richieste di manodopera. Il

secondo periodo fa salvi gli eventuali provvedimenti già adottati che

deroghino al limite delle quote dell'anno precedente. In passato, il

ministero del Lavoro — tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di

ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri da parte delle

Prefetture, delle Regioni, degli enti locali e delle organizzazioni

sindacali di datori e lavoratori — era intervenuto anche più volte durante

l'anno solare, con decreti ministeriali di anticipazione delle quote per

lavoro stagionale, sempre, però, nel

limite del tetto stabilito l'anno precedente che, negli ultimi anni, si è

stabilizzato intorno agli 80mila lavoratori l'anno. La norma del decreto

sulla competitività svincola il Governo dal rispetto del tetto di ingressi

stabilito l'anno precedente: la novità consentirà, quindi, un ingresso di

lavoratori stranieri in contemporanea alle richieste del mercato. Una mini

sanatoria per le domande 2005. Il secondo periodo dell'articolo 1 ter sembra

introdurre una sorta di sanatoria delle domande di autorizzazione

rilasciate, dopo il 3 febbraio 2005, in numero superiore ai posti assegnati

alle direzioni provinciali del Lavoro sulla base del decreto flussi 2005 (

si veda « Il Sole 24 Ore » del 9 maggio scorso). La nuova disposizione tende

a superare, almeno nel settore dell'immigrazione stagionale, la logica

dell'adozione di provvedimenti di emergenza— ultima l'ordinanza del

presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2005 ( per altri 20mila

stagionali) — in favore di un sistema di intervento ordinario. Peraltro,

l'attuale sistema di assunzione di manodopera straniera è insoddisfacente

non solo dal punto di vista numerico, ma per ragioni di carattere pratico:

la formazione all'estero, che ha

sostituito l'istituto dello sponsor, non decolla e le autorizzazioni di

lavoro consentono di fatto un ricongiungimento familiare che va oltre il "

nucleo" e una regolarizzazione indiretta di manodopera irregolare presente

da tempo in Italia. Arrivi oltre le quote. Più flessibilità nelle assunzioni

di lavoratori stagionali immigrati, senza il vincolo del « tetto » dell'anno

precedente.